F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 64 del 11.03.2010 (143) – APPELLO DELLA SOCIETA’ US PALESTRINA ASD AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER GIORNI 30 AL SIG. FRANCESCO ANCONITANO (Presidente) E DELL’AMMENDA DI € 5.000,

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 64 del 11.03.2010

(143) – APPELLO DELLA SOCIETA’ US PALESTRINA ASD AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER GIORNI 30 AL SIG. FRANCESCO ANCONITANO (Presidente) E DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA SOCIETA’, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio - CU n. 86 del 21.1.2010).

La Commissione Disciplinare Nazionale;

letto il ricorso; esaminati gli atti; udite le conclusioni delle parti presenti con il difensore degli appellanti che ha chiesto l’accoglimento del gravame, mentre il rappresentante della Procura Federale ne ha invocato la declaratoria di inammissibilità, osserva quanto segue. Nel corso della riunione, con ordinanza riportata a verbale, la Commissione ha dichiarato la nullità della procura conferita nell’interesse del sodalizio in base alle motivazioni indicate in quella sede e ha negato ogni effetto sanante alla convocazione disposta da questa Commissione per l’odierna udienza. Preliminarmente va dichiarata l’improcedibilità del ricorso per quanto riguarda la posizione della Società US Palestrina ASD e l’inammissibilità dello stesso per quanto concerne il sig. Francesco Anconitano in proprio. Infatti sotto il primo profilo si evidenzia che il sodalizio ha agito in persona di un soggetto sottoposto a provvedimento di inibizione in corso di esecuzione e quindi momentaneamente privo del potere di rappresentanza della Società. Per quanto attiene il sig. Anconitano invece si osserva che il provvedimento sanzionatorio adottato nei suoi confronti è inoppugnabile in base a quanto disposto dall’art. 45 comma 3 CGS inerente la disciplina sportiva in ambito regionale della LND. Tale norma recita infatti testualmente: “non sono impugnabili in alcuna sede … i seguenti provvedimenti disciplinari: … inibizioni per dirigenti … fino a un mese”; nella fattispecie in esame il reclamante è stato colpito dalla sanzione dell’inibizione per 30 giorni, rientrante quindi nel limite dell’inoppugnabilità, e quindi lo stesso non poteva proporre gravame avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale. Né ha rilievo l’eccezione difensiva inerente l’omessa trasmissione dell’atto di incolpazione giacchè si tratta di fatto che doveva denunciato in primo grado quando l’incolpato ha ricevuto la convocazione innanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale e non in questa sede in cui assume la veste di fatto nuovo, quindi inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, commi 10 e 11, e 37, comma 3, CGS, P.Q.M. dichiara l’improcedibilità del ricorso proposto nell’interesse della società US Palestrina ASD e l’inammissibilità del ricorso proposto nell’interesse del sig. Francesco Anconitano. Dispone l’addebito della tassa reclamo non versata.

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