F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 64 del 11.03.2010 (152) – APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD PASIANESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 700,00, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 64 del 11.03.2010

(152) – APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD PASIANESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 700,00, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Friuli V.G. – CU n. 44 dell’8.1.2010).

La Commissione Disciplinare Nazionale;

letto il ricorso; esaminati gli atti; preso atto delle conclusioni delle parti presenti con il difensore della società appellante che ha chiesto l’accoglimento del gravame, mentre il rappresentante della Procura Federale ne ha invocato il rigetto, osserva quanto segue. L’impugnazione si basa sostanzialmente su quattro motivi: 1) non corrispondenza tra fatto contestato e decisione; 2) carenza di legittimazione attiva; 3) insussistenza della responsabilità oggettiva; 4) omessa dimostrazione in relazione agli esiti del raduno/provino. La reclamante lamenta che in sede di contestazione il sig. Martino Lerussi sia stato indicato come ancora tesserato per la ASD Manzanese mentre la Commissione Territoriale lo ha considerato persona non legata al momento del fatto da alcun vincolo federale, circostanza che comporterebbe una mancata corrispondenza tra contestazione e decisione. Ritiene questa Commissione che deve sussistere tale corrispondenza in relazione al fatto materiale, mentre la sua connotazione giuridica può essere riqualificata dal giudicante rispetto all’ipotesi accusatoria. Orbene, nella fattispecie che ci occupa il fatto materiale contestato non è stato modificato dal primo giudice, che si è limitato a darne una diversa qualificazione giuridica: l’organizzazione di un raduno/provino da parte di un soggetto che non aveva la qualifica necessaria a porre in essere tale iniziativa e ciò non perché tesserato per altra società ma perché non inserito nell’organico di quella alla quale l’evento era riconducibile. Nessuna modificazione del fatto quindi, ma solo rielaborazione della sua valutazione giuridica. Per inciso, va evidenziato che neppure è condivisibile la tesi difensiva secondo la quale il deferimento sarebbe carente sotto il profilo della legittimazione attiva essendo lo stesso scaturito da un esposto proveniente da soggetto privo di interesse alla vicenda. Al riguardo giova ricordare che una volta venuta a conoscenza di un presunto illecito la Procura ha il diritto/dovere di attivarsi, prescindendo dalla sussistenza o meno di interesse in capo al denunciante. La società appellante eccepisce poi che nella fattispecie non vi sarebbe sua responsabilità oggettiva giacchè essa non avrebbe avuto interesse all’attività svolta da parte del sig. Lerussi. Sul punto deve condividersi il ragionamento del primo giudice che, sulla base di quanto scaturito in sede istruttoria, ha evidenziato il coinvolgimento diretto della Pasianese nell’organizzazione dell’evento da parte dell’altro deferito, nonché dell’interesse del sodalizio in relazione ad una iniziativa di palese rilevanza federale che le permetteva da un lato di associare il proprio nome a quello di una compagine notissima in campo anche internazionale, dall’altro di trarre vantaggi nell’ipotesi in cui si fosse concretizzato il tesseramento di uno o più dei calciatori visionati. La mancanza disciplinare della società si è concretizzata nell’essersi avvalsa di un soggetto non autorizzato che ha comunque agito per conto della Pasianese e quindi nell’ambito della previsione di cui all’art. 1 comma 5 del CGS. Infine deve mettersi in luce come non meriti condivisione la lamentela della reclamante in ordine a una presunta carenza probatoria in relazione allo svolgimento concreto dell’evento, giacchè sono state puntualmente ricostruite le modalità del fatto anche per quanto concerne l’attività posta in essere dal sig. Lerussi, che è stato il protagonista del raduno/provino. Nessuna rilevanza ha poi la circostanza, invocata dall’appellante, che dall’iniziativa non sia scaturito alcun tesseramento di calciatori a favore della Juventus FC giacchè la finalità di essa si concretizzava nel creare i presupposti per tale tesseramento, prescindendo dalla materiale realizzazione di esso. Alla luce di quanto sopra questa Commissione ritiene di condividere la decisione adottata dal primo giudice anche per quanto attiene l’entità della sanzione inflitta alla Pasianese che considera congrua in relazione alle modalità dell’accaduto. P.Q.M. Rigetta il ricorso e dispone l’incameramento della tassa versata.

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