F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 65 del 11.03.2010 (180) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: RAFFAELE VERTOLOMO (Presidente della Soc. FC Sant’Antonio Abate) E DELLA SOCIETA’ FC SANT’ANTONIO ABATE (nota n

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 65 del 11.03.2010

(180) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: RAFFAELE VERTOLOMO (Presidente della Soc. FC Sant’Antonio Abate) E DELLA SOCIETA’ FC SANT’ANTONIO ABATE (nota n. 4298/774pf09-10/GT/dl del 26.1.2010). Il deferimento

Con provvedimento del 26 gennaio 2009 il Vice Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione:

● il Sig. Raffaele Vertolomo, Presidente della F. C. Sant'Antonio Abate;

● la Società FC Sant'Antonio Abate; per rispondere:

► il Sig. Raffaele Vertolomo “...della violazione degli artt. 1, comma 1, C.G.S. e 8, commi 9, 10 e 15 C.G.S., in relazione all'art. 94 ter, comma 11, N.O.I.F., per non aver ottemperato alla decisione della Commissione Accordi Economici, di cui al C.U. nr. 58 del 28.09.09, emessa all'esito del contenzioso fra la predetta società sportiva ed il proprio calciatore, Sig. Scalzone Giuseppe...”;

► la F. C. Sant'Antonio Abate “...a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S. vigente, in conseguenza della violazione disciplinare ascritta al proprio presidente....”

La Procura Federale fonda la sua azione disciplinare (a seguito di denuncia, con nota datata 17.11.2009, del Presidente dell'Associazione Italiana Calciatori, Avv. Sergio Campana) “...sulla mancata ottemperanza, da parte della F. C. Sant'Antonio Abate, della delibera di cui al C.U. nr. 58 del 28.09.09, della Commissione Accordi Economici, emessa all'esito del contenzioso fra la predetta società sportiva ed il proprio calciatore, Sig. Scalzone Giuseppe...”, con cui detta società “...è stata condannata a corrispondere a quest'ultimo la somma di € 1.100,00, dovuta in forza di regolare accordo economico, vigente per la stagione sportiva 2008/2009....” Le memorie difensive Nei termini assegnati nell'atto di convocazione, il difensore del Sig. Raffaele Vertolomo, Presidente della FC Sant'Antonio Abate, e della stessa FC Sant'Antonio Abate, faceva pervenire una memoria scritta con altra documentazione allegata, al fine di impugnare e contestare integralmente il contenuto del deferimento da parte della Procura Federale per: “l'assoluta insussistenza ed infondatezza della violazione ascritta dalla Procura Federale al Sig. Raffaele Vertolomo ed, in via diretta, alla FC Sant'Antonio Abate”, la “palese ed inconfutabile erroneità dell'assunto dell'organo requirente circa la presunta inappellabilità ed esecutività della delibera della Commissione Accordi Economici ex C.U. nr. 58 del 28 settembre 2009, relativa alla controversia tra la società deferita ed calciatore Scalzone Giuseppe”, l'”intervenuto annullamento della decisione medesima ad opera della commissione vertenze economiche, con pronuncia assunta nella riunione del 17 dicembre 2009 e pubblicata sul C.U. n. 10/D, in accoglimento dell'appello proposto dallo stesso sodalizio campano”, la “conseguente rimessione degli atti alla C.A.E. per un nuovo esame del merito e successiva emanazione da parte dell'organo de quo, in data 23 febbraio 2010, di un provvedimento di conferma della precedente statuizione, provvedimento a sua volta impugnato dinanzi alla C.V.E. dalla FC Sant'Antonio Abate con ricorso del 4 marzo 2010, la cui discussione non è stata ancora fissata” e, “per l'effetto,” la “non configurabilità, ad oggi, di alcun obbligo di pagamento della società in questione nei confronti del giocatore istante, non essendo neppure iniziato a decorrere il termine di trenta giorni previsto dall'art. 94-ter comma11 delle N.O.I.F.” Il dibattimento Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale prendendo atto della memoria e della documentazione depositata dalla difesa del Sig. Raffaele Vertolomo e della Società FC Sant'Antonio Abate ha chiesto di dichiarare l’improcedibilità del deferimento per carenza dei presupposti. E' comparso inoltre il difensore del Sig. Raffaele Vertolomo e della Società FC Sant'Antonio Abate, il quale dopo essersi riportato alle proprie difese in atti si è associato alla richiesta della Procura Federale. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti rileva quanto segue. Dagli atti ufficiali risulta in effetti l'assoluta carenza dei presupposti per la contestazione della violazione ascritta al Sig. Raffaele Vertolomo ed, in via diretta, alla FC Sant'Antonio Abate, per l'intervenuto annullamento della decisione medesima ad opera della Commissione Vertenze Economiche, con pronuncia assunta nella riunione del 17 dicembre 2009 e pubblicata sul C.U. N°. 10/D, in ac coglimento dell'appello proposto dallo stesso sodalizio campano e la conseguente rimessione degli atti alla C.A.E. che, a seguito di un nuovo esame del merito, ha successivamente emanato, in data 23 febbraio 2010, un provvedimento di conferma della precedente statuizione a sua volta impugnato dinanzi alla C.V.E. dalla FC Sant'Antonio Abate con ricorso del 4 marzo 2010, la cui discussione non è stata ancora fissata. II dispositivo Per tali motivi, la Commissione Disciplinare Nazionale dichiara il non luogo a procedere sul deferimento.

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