F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 65 del 11.03.2010 (192) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARCO FIORITI (Presidente della Soc. AS Gubbio 1910 Srl) E DELLA SOCIETA’ AS GUBBIO 1910 Srl (nota n. 4645/348p
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 65 del 11.03.2010
(192) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARCO FIORITI (Presidente della Soc. AS Gubbio 1910 Srl) E DELLA SOCIETA’ AS GUBBIO 1910 Srl (nota n. 4645/348pf09-10/AM/ma del 5.2.2010).
Con provvedimento del 5 febbraio 2010, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione:
● il Sig. Marco Fioriti, Presidente della Società AS Gubbio 1910 Srl, per la violazione degli artt. 1, comma 1 e 5, comma 1, CGS per avere egli invitato il dirigente della Società Luigi Marinetti ad andare dagli arbitri a farsi restituire i piatti precedentemente donati, all’esito sfavorevole della gara ma altresì rivolto frasi offensive nei confronti della terna arbitrale;
● la Società AS Gubbio 1910 Srl, per responsabilità diretta, ai sensi degli artt. 4, comma 1 e 5, comma 2, CGS, in virtù della qualità di rappresentante legale, rivestita dal Fioriti al momento del fatto; All’inizio della riunione odierna, il Sig. Marco Fioriti e la Società AS Gubbio 1910 Srl, tramite il loro legale, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS, sulla quale il rappresentante della Procura Federale ha espresso il proprio consenso. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Marco Fioriti e la Società AS Gubbio 1910 Srl, hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 24, CGS, [(“pena base per il Sig. Marco Fioriti, sanzione dell’inibizione per giorni 60 (sessanta), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a giorni 30 (trenta); “pena base per la Società AS Gubbio 1910 Srl, sanzione dell’ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a € 1.000,00 (Euro mille/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo Giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi Giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
▪ al Sig. Marco Fioriti, l’inibizione di giorni 30 (trenta);
▪ alla Società AS Gubbio 1910 Srl l’ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00).
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
Share the post "F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 65 del 11.03.2010 (192) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARCO FIORITI (Presidente della Soc. AS Gubbio 1910 Srl) E DELLA SOCIETA’ AS GUBBIO 1910 Srl (nota n. 4645/348p"