COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 29 Ottobre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare T
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 34
del 29 Ottobre 2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
i) Reclamo della Società FEMMINILE ALBA avverso la decisione
del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 26 del 8 ottobre 2009
del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in riferimento
alla gara ROMAGNANO CALCIO – FEMMINILE ALBA del 4 ottobre
2009 valida per il Campionato Femminile di Serie C – Girone A
Con il reclamo in esame la ricorrente lamenta eccessività della sanzione inflitta dal G.S
all’allenatore Barbaro Vincenzo (squalifica sino al 30 novembre).
La ricorrente non contesta i fatti, ma chiede una riduzione della sanzione che,
effettivamente, anche a questa commissione appare eccesiva. Il comportamento del
BARBARO, pur disdicevole, non meritava una sanzione così elevata che, quindi, va
ridotta anche alla luce della manifestazione di resipiscenza del medesimo che, in sede di
ricorso, ha manifestato sincero rincrescimento per l’accaduto.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare, in parziale riforma della decisione del G.S. pubblicata sul
C.U. n.26 del 8.10.2009 della Comitato Regionale Pimenote e Valle d’Aosta, delibera di
ridurre al 15.11.2009 la squalifica inflitta all’allenatore BARBARO Vincenzo.
Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo non risultando versata.