COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 5 Novembre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare T

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 38

del 5 Novembre 2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

a) Ricorso della Società VECCHIA SAN BENIGNO avverso

decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 11 del 8\10\2009

della Delegazione Provinciale di Aosta, in relazione alla gara

VECCHIA SAN BENIGNO – FIORANO F.C. disputata in data

4\10\2009, Campionato di Terza Categoria

Con ricorso inviato in data 14.10.2009 la Società VECCHIA SAN BENIGNO si duole del

provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato la Società medesima con la

perdita della gara e con l’ammenda per € 500 nonché con la squalifica fino al 1.4.2011 il

giocatore GONELLA Marco e chiede la revoca o riduzione di ammenda e squalifica ed

altresì che venga disposta la ripetizione della gara.

La Società ricorrente non riconosce la ricostruzione del fatto riportata nella delibera

impugnata e nel referto arbitrale, affermando che il GONELLA espulso al 39’ del primo

tempo per proteste, nell’allontanarsi, avrebbe dato “un leggero buffetto” all’arbitro. La

gara proseguiva fino al riposo senza ulteriori fatti eclatanti e, all’inizio del secondo tempo

mentre la squadra del SAN BENIGNO attendeva la ripresa del gioco, il direttore di gara

usciva inspiegabilmente dagli spogliatoi in abiti civili comunicando che l’incontro era

sospeso. A riprova di quanto sostenuto viene allegato articolo di giornale riportante

l’accaduto.

Nel corso della seduta del 30.10.09 sentito da questa Commissione per averne fatto

richiesta, il Presidente della VECCHIA SAN BENIGNO precisava che i punti di divergenza

della propria versione rispetto a quella dell’arbitro sono riconducibili alle cause

dell’espulsione del GONELLA (il giocatore non intendeva protestare ma mostrare una

ferita rimediata in seguito ad un intervento falloso subito), all’inesistenza di persone

estranee negli spogliatoi (la persona indicata in referto era in realtà il direttore sportivo) e

al comportamento del pubblico (assolutamente tranquillo come hanno constatato i

Carabinieri al loro arrivo).

Il ricorso può trovare accoglimento solo in riferimento all’entità delle sanzioni inflitte.

Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce

piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art..

35 C.G.S).

Ora, è anche possibile che l’arbitro possa aver espulso il GONELLA in seguito ad

equivoco sull’oggetto delle sue rimostranze, ma l’eventuale errore è, ai fini che qui

interessano, equiparabile ad una qualsiasi svista tecnica su un rigore o un fuorigioco.

Va, viceversa rimarcato che, alla luce della norma citata, gli effetti del “buffetto” vibrato

dal giocatore espulso non possono essere messi in dubbio. Trattasi di sensazioni

soggettive e, visto che per fare l’arbitro non è richiesta la partecipazione ad un corso di

resistenza al dolore o un coraggio alla Rambo, si deve accordare piena fiducia a quanto il

direttore dice di aver provato rispetto al giudizio, formulato dagli spalti, circa l’idoneità ad

offendere del colpo inferto dal giocatore espulso.

Tra l’altro si riferisce nel rapporto che le minacce del GONELLA sarebbero ulteriormente

proseguite e la società ricorrente, per bocca del suo direttore sportivo, lungi dallo scusarsi

per la condotta del giocatore, si abbandonava a battute polemiche.

Quanto alle intemperanze del pubblico, nello stesso articolo di giornale prodotto si

riferisce dell’intervento di una mamma che invita gli spettatori ad un comportamento più

civile stante la presenza di bambini.

Vero è che il direttore di gara avrebbe potuto chiarire le proprie condizioni e, soprattutto le

proprie intenzioni fin dal rientro delle squadre negli spogliatoi per il riposo, ma tale

condotta non particolarmente disponibile, non vale ad intaccare la credibilità di un referto

che, nella descrizione dei fatti salienti, appare puntuale e preciso.

Viceversa, si ritiene eccessivamente gravoso il trattamento sanzionatorio adottato.

Ferma restando la perdita della gara. La lunga militanza del GONELLA, l’assenza di

conseguenze lesive obiettivamente riscontrabili e la necessità di ricondurre la gravità del

fatto entro i normali parametri consentono di rideterminare la durata della squalifica fino al

31.12.2010.

Si ritiene, inoltre, debba essere ridotto anche l’ammontare dell’ammenda che viene

rideterminata in € 150.

Per questi motivi la Commissione Disciplinare,

RIDUCE

la squalifica a carico di GONELLA Marco, rideterminandone la durata fino al 31.12.2010

nonché l’ammenda a carico della società VECCHIA SAN BENIGNO ad € 150.

Conferma nel resto..

Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.

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