COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 5 Novembre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare T

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 38

del 5 Novembre 2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

b) Reclamo Società OVADA calcio avverso le decisioni del

Giudice Sportivo pubblicate al punto 5.1.5 sul Comunicato

Ufficiale n. 32 del 22.10.2009 del Comitato Regionale Piemonte e

Valle d’Aosta, in relazione alla gara VIGNOLESE – OVADA

CALCIO del 17.10.2009, Campionato Regionale Juniores

Con ricorso inviato in data 26.10.2009 la società OVADA CALCIO si duole del

provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato la squalifica per quattro gare al

proprio giocatore PRIANO Emilio e ne chiede la riduzione.

La società ricorrente, pur manifestando il rincrescimento per quanto accaduto, sostiene

che la sanzione è eccessiva rispetto alla gravità della condotta del Priano il quale si

sarebbe semplicemente reso responsabile di una spinta al giocatore avversario senza

proferire insulti, ed avere inoltre reclamato con il direttore di gara.

Il ricorso è infondato e non merita accoglimento. Giova ricordare che nel giudizio sportivo

il referto arbitrale, come dettato dall’art 35 C.G.S., costituisce piena prova e non può

essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore.

Nel caso in specie, il rapporto del direttore di gara riporta in modo puntuale e preciso la

condotta del Priano. Il comportamento descritto è certamente qualificabile come violento

e pertanto la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo appare congrua.

Per questi motivi la Commissione Disciplinare delibera:

• di respingere il ricorso di cui trattasi;

• di confermare la squalifica di quattro gare al giocatore PRIANO Emilio;

• di disporre l’addebito alla società A.S.D. OVADA CALCIO della relativa tassa

reclamo di €130,00 che risulta non versata.

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