COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 19 Novembre 2009 Delibera della Commissione Disci

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 41

del 19 Novembre 2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

b) Reclamo della società VIVERONESE avverso la decisione del

giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Biella in

riferimento alla gara VIVERONESE – GAGLIANICO del 25.10.2009

valida per il campionato di Terza categoria - girone E

Con il ricorso in oggetto la società VIVERONESE contesta la decisione del G.S. e la

dinamica dei fatti così come riportati nel rapporto arbitrale (che hanno portato anche alla

sospensione della partita) e chiede l’annullamento delle sanzioni inflitte (perdita della

gara, squalifica per sei gare a POZZO Paolo e quattro gare a Faure Andrea, ammenda di

euro 100,00 alla società) e chiede la riduzione delle sanzioni e la ripetizione della gara.

Tuttavia l’esame nel merito è precluso in ragione di quanto disposto dall’art. 46 nuovo

C.G.S. (in vigore dall’1\7\07) come modificato in C.U. F.I.G.C. n. 23\A del 7\8\07 che

impone l’invio di copia del reclamo alla società avversaria nel caso cin ui esso verta su

elementi che possono modificare il risultato conseguito.

Per questi motivi, la Commissione Disciplinare dichiara inammissibile il reclamo in

oggetto.

Addebita alla società VIVERONESE la tassa di reclamo che non risulta versata.

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