COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 19 Novembre 2009 Delibera della Commissione Disciplin

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 41

del 19 Novembre 2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

a) Reclamo proposto dalla A.S.D. POLISPORTIVA ROCCHESE

avverso le deliberazioni del Giudice sportivo in riferimento alla

gara ROCCHESE – MONTANARO disputata l’11/10/09 nell’ambito

del Campionato di Seconda Categoria – Girone G. (C. U. N° 13

del 15/10/09 della Delegazione Distrettuale di Ivrea)

Con il reclamo in oggetto, la A.S.D. POLISPORTIVA ROCCHESE contesta le decisioni

assunte dal Giudice sportivo e contenute nel C.U. n° 13 del 15/11/09 della Delegazione

Distrettuale di Ivrea, sostenendo che le stesse sono basate su una ricostruzione dei fatti

risultante da un rapporto arbitrale inesatto e chiede che venga ridotta la squalifica fino al

30/11/09 inflitta al proprio allenatore Sig. SORBELLO Salvatore.

In particolare, la Società reclamante nega che il proprio allenatore, al termine della gara

ROCCHESE – MONTANARO disputata l’11/10/09 nell’ambito del Campionato di Seconda

Categoria - Girone G, durante lo svolgimento del terzo tempo, abbia stretto con eccessiva

forza, in modo provocatorio, la mano del direttore di gara.

La Società reclamante ammette, tuttavia, che la vigorosità della stretta di mano, pur non

essendo prevenuta, sia stata determinata da uno stato impulsivo e sia da attribuirsi al

nervosismo del momento.

In un primo momento la A.S.D. POLISPORTIVA ROCCHESE aveva espresso il desiderio

di essere sentita, nella persona del suo Presidente, nonché di tutta una serie di altre

persone a conoscenza dei fatti, ma, con successivo fax, inviato in data odierna,

rinunciava espressamente a tale richiesta.

Le contestazioni avanzate dalla Società reclamante nei confronti del rapporto arbitrale,

che costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello

svolgimento delle gare, non possono trovare pieno accoglimento.

L’ episodio in questione, pur essendo riconducibile ad un odioso comportamento, data la

natura non particolarmente violenta, consente, d’altro canto, di rendere accoglibile il

reclamo solamente in ordine alla congruità della sanzione adottata.

Per questi motivi, in parziale accoglimento del proposto ricorso, la Commissione

disciplinare territoriale

DELIBERA

di ridurre fino al 16/11/09 la squalifica inflitta al Sig. SORBELLO Salvatore, nulla

disponendo per quanto attiene la tassa di reclamo, che non risulta versata dalla Società

reclamante.

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