COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 42 del 26 Novembre 2009 Delibera della Commissione Disciplin
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 42
del 26 Novembre 2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
d) Ricorso della F.C.D. OZZANO avverso il provvedimento del
Giudice Sportivo pubblicato sul comunicato ufficiale del Com.
Prov. Novara n. 23 del 12.11.2009, con il quale veniva comminata
alla proprio tesserato sig. Boccaccio Andrea la squalifica per tre
gare (gara Ozzano - Lumellogno del 8.11.2009 - Campionato
Seconda categoria girone D)
Con il ricorso in oggetto la F.C.D. OZZANO impugna la delibera assunta dal Giudice
Sportivo in relazione alla sanzione comminata al proprio giocatore sig. Boccaccio Andrea,
squalificato per tre gare per avere attinto con uno sputo un giocatore avversario; la
ricorrente richiede una riduzione della squalifica adducendo quale motivazione il fatto che
il giocatore avrebbe accolto il provvedimento di espulsione senza protestare, in tal modo
riconoscendo la gravità del gesto, asseritamente compiuto dopo avere ricevuto a sua
volta uno sputo da un giocatore della società avversaria non visto dall’arbitro.
La Commissione, letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale della gara,
rilevato preliminarmente che non vi è contestazione in merito alla sussistenza del fatto
che ha determinato la squalifica, non ritiene di poter accogliere le richieste della
ricorrente.
Lo sputo ai danni di un avversario costituisce infatti un gesto grave, caratterizzato da una
forte connotazione antisportiva; per tale ragione la squalifica di tre giornate non soltanto
non può essere ridotta, ma al contrario è ritenuta da codesta Commissione Disciplinare
eccessivamente modesta in rapporto alla gravità della condotta, tanto da rendere
giustificato un aggravamento della sanzione ai sensi di quanto previsto all’art. 32 comma
IV C.G.S.
Per tali motivi la Commissione, in applicazione della suddetta norma
SQUALIFICA
per cinque gare il giocatore Boccaccio Andrea, con addebito alla società ricorrente della
tassa di reclamo di € 130,00 che non risulta versata.