COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 42 del 26 Novembre 2009 Delibera della Commissione Disciplin

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 42

del 26 Novembre 2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

e) Reclamo proposto dalla A.S. CERVASCA avverso le decisioni

del Giudice sportivo in ordine alla gara MADONNA DELLE

GRAZIE – CERVASCA disputata il 6/11/09 nell’ambito del

Campionato di Terza Categoria - Girone A ( C.U. n° 18 del

12/11/09 della Delegazione Provinciale di Cuneo)

Con il reclamo in oggetto, redatto il 20/11/09 ed inviato in pari data a mezzo fax, la A.S.

CERVASCA contesta la squalifica per otto gare, inflitta dal Giudice sportivo al proprio

calciatore BUSSONE Thomas, con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 18 del 12/11/09

della Delegazione Provinciale di Cuneo.

La Società reclamante ritiene eccessiva la punizione inflitta al suddetto calciatore in

relazione ai fatti attribuitigli e contenuti nel rapporto di gara dell’arbitro che ha diretto la

partita MADONNA DELLE GRAZIE – CERVASCA, disputata il 6/11/09 nell’ambito del

Campionato di Terza Categoria – Girone A.

La Commissione Disciplinare Territoriale,

rilevato, preliminarmente, che il ricorso è stato proposto oltre il termine di sette giorni dalla

data di pubblicazione del comunicato ufficiale in cui è riportata la decisione che si intende

impugnare, con palese violazione del disposto normativo di cui all’art. 38 n° 2 del C.G.S.;

osservato che il mancato rispetto dei termini procedurali previsti preclude la trattazione

del merito;

DICHIARA INAMMISSIBILE

il reclamo di cui trattasi, disponendo l’incameramento della tassa reclamo che non risulta

versata dalla A.S. CERVASCA e, conseguentemente,

CONFERMA

la squalifica per otto gare inflitta al calciatore BUSSONE Thomas.

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