COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 42 del 26 Novembre 2009 Delibera della Commissione Disciplin

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 42

del 26 Novembre 2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

d) Ricorso della F.C.D. OZZANO avverso il provvedimento del

Giudice Sportivo pubblicato sul comunicato ufficiale del Com.

Prov. Novara n. 23 del 12.11.2009, con il quale veniva comminata

alla proprio tesserato sig. Boccaccio Andrea la squalifica per tre

gare (gara Ozzano - Lumellogno del 8.11.2009 - Campionato

Seconda categoria girone D)

Con il ricorso in oggetto la F.C.D. OZZANO impugna la delibera assunta dal Giudice

Sportivo in relazione alla sanzione comminata al proprio giocatore sig. Boccaccio Andrea,

squalificato per tre gare per avere attinto con uno sputo un giocatore avversario; la

ricorrente richiede una riduzione della squalifica adducendo quale motivazione il fatto che

il giocatore avrebbe accolto il provvedimento di espulsione senza protestare, in tal modo

riconoscendo la gravità del gesto, asseritamente compiuto dopo avere ricevuto a sua

volta uno sputo da un giocatore della società avversaria non visto dall’arbitro.

La Commissione, letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale della gara,

rilevato preliminarmente che non vi è contestazione in merito alla sussistenza del fatto

che ha determinato la squalifica, non ritiene di poter accogliere le richieste della

ricorrente.

Lo sputo ai danni di un avversario costituisce infatti un gesto grave, caratterizzato da una

forte connotazione antisportiva; per tale ragione la squalifica di tre giornate non soltanto

non può essere ridotta, ma al contrario è ritenuta da codesta Commissione Disciplinare

eccessivamente modesta in rapporto alla gravità della condotta, tanto da rendere

giustificato un aggravamento della sanzione ai sensi di quanto previsto all’art. 32 comma

IV C.G.S.

Per tali motivi la Commissione, in applicazione della suddetta norma

SQUALIFICA

per cinque gare il giocatore Boccaccio Andrea, con addebito alla società ricorrente della

tassa di reclamo di € 130,00 che non risulta versata.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it