COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 42 del 26 Novembre 2009 Delibera della Commissione Disciplin
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 42
del 26 Novembre 2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
e) Reclamo proposto dalla A.S. CERVASCA avverso le decisioni
del Giudice sportivo in ordine alla gara MADONNA DELLE
GRAZIE – CERVASCA disputata il 6/11/09 nell’ambito del
Campionato di Terza Categoria - Girone A ( C.U. n° 18 del
12/11/09 della Delegazione Provinciale di Cuneo)
Con il reclamo in oggetto, redatto il 20/11/09 ed inviato in pari data a mezzo fax, la A.S.
CERVASCA contesta la squalifica per otto gare, inflitta dal Giudice sportivo al proprio
calciatore BUSSONE Thomas, con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 18 del 12/11/09
della Delegazione Provinciale di Cuneo.
La Società reclamante ritiene eccessiva la punizione inflitta al suddetto calciatore in
relazione ai fatti attribuitigli e contenuti nel rapporto di gara dell’arbitro che ha diretto la
partita MADONNA DELLE GRAZIE – CERVASCA, disputata il 6/11/09 nell’ambito del
Campionato di Terza Categoria – Girone A.
La Commissione Disciplinare Territoriale,
rilevato, preliminarmente, che il ricorso è stato proposto oltre il termine di sette giorni dalla
data di pubblicazione del comunicato ufficiale in cui è riportata la decisione che si intende
impugnare, con palese violazione del disposto normativo di cui all’art. 38 n° 2 del C.G.S.;
osservato che il mancato rispetto dei termini procedurali previsti preclude la trattazione
del merito;
DICHIARA INAMMISSIBILE
il reclamo di cui trattasi, disponendo l’incameramento della tassa reclamo che non risulta
versata dalla A.S. CERVASCA e, conseguentemente,
CONFERMA
la squalifica per otto gare inflitta al calciatore BUSSONE Thomas.