COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 40 del 12 Novembre 2009 Delibera della Commissione Disciplin

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 40

del 12 Novembre 2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

c) Ricorso della società U.S.D. CARESANESE avverso decisione

del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 29 del 15\10\2009 del

Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in relazione alla

gara CARESANESE – QUARGNENTO. disputata in data

11\10\2009, Campionato di I Categoria Girone B

Con ricorso inviato in data 21.10.2009 la Società CARESANESE si duole del

provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato la Società medesima con la

perdita della gara nonchè con la squalifica per otto gare il giocatore ZANELLA Rudy e

chiede la riduzione della squalifica ed altresì che venga disposta la ripetizione della gara.

La società ricorrente non riconosce la ricostruzione del fatto riportata nella delibera

impugnata e nel referto arbitrale, negando che vi sia stato un contatto fisico tra il direttore

di gara ed il giocatore. Segnala la presenza, nel medesimo C.U., di delibera del G.S.

concernente un’altra gara in cui un calciatore avrebbe tenuto nei confronti dell’arbitro ben

più grave di quello addebitato allo ZANELLA senza che il fatto determinasse la

sospensione della partita. Infine viene giudicata eccessiva l’entità della squalifica inflitta al

giocatore.

Nel corso della seduta del 6.11.09 sentito da questa Commissione per averne fatto

richiesta, il dirigente delegato a rappresentare la CARESANESE ammetteva che il

giocatore sanzionato aveva tirato la maglietta all’arbitro e ribadiva che, a suo giudizio,

dopo che lo ZANELLA era stato allontanato dal campo la situazione era assolutamente

tranquilla e c’erano tutte le condizioni per la prosecuzione della partita.

Il ricorso può trovare accoglimento solo in riferimento all’entità della sanzione inflitta al

giocatore.

Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce

piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art..

35 C.G.S).

Nel caso di specie la condotta dello ZANELLA è puntualmente descritta nel rapporto del

direttore di gara e anche il rappresentante della società ricorrente ha finito per ammettere

che lo strattonamento iniziale c’è stato così come le minacce e gli insulti.

Quanto agli effetti della condotta del giocatore sulle condizioni psicofisiche dell’arbitro,

questa Commissione non ritiene corretto il sindacato tendente a delegittimare la

decisione di sospendere la gara.

Il referto riporta testualmente: “La mia decisione spontanea e immediata è stata quella di

sospendere la partita, poiché non ero più nelle condizioni mentali\psicologiche per

concludere in modo ottimale ed imparziale la gara. Ero condizionato ed impaurito

dall’aggressione”.

Ora, è anche possibile che un altro arbitro, magari meno sensibile o più esperto, avrebbe

potuto far proseguire ilo gioco, ma va riconosciuto che il referto riporta, con assoluta

chiarezza, come le condizioni psicologiche non gli consentissero di proseguire

nell’espletamento delle sue mansioni con la dovuta serenità proprio in ragione della

censurabile condotta dello ZANELLA e tale situazione è stata immediatamente

rappresentata agli astanti.

Trattasi di sensazioni soggettive e, visto che per fare l’arbitro non è richiesto un coraggio

alla Rambo mentre, come cittadino, ha tutti i diritti di impaurirsi a fronte di un

atteggiamento aggressivo altrui, si deve accordare piena fiducia a quanto il direttore di

gara dice di aver provato

Viceversa, si ritiene eccessivamente gravoso il trattamento sanzionatorio adottato nei

confronti del giocatore avuto riguardo all’assenza di effetti lesivi o anche semplicemente

dolorosi e, considerato che il medesimo ha presentato all’arbitro le proprie scuse, appare

equa la sanzione della squalifica per cinque turni di gara.

Per questi motivi la Commissione Disciplinare,

RIDUCE

A cinque giornate la squalifica a carico di ZANELLA Rudy.

Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.

Conferma nel resto

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