COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 40 del 12 Novembre 2009 Delibera della Commissione Disciplin

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 40

del 12 Novembre 2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

b) Reclamo Società SAVIGLIANESE CALCIO avverso le decisioni

del Giudice Sportivo pubblicate al punto 5.1.1 sul Comunicato

Ufficiale n. 32 del 22.10.2009 del Comitato Regionale Piemonte e

Valle d’Aosta, in relazione alla gara SAVIGLIANESE -

CORNELIANO del 18.10.2009, Campionato Eccellenza

La Società SAVIGLIANESE CALCIO ha proposto ricorso avverso il provvedimento

disciplinare della squalifica per quattro gare a carico del proprio calciatore sig.

SCOGNAMIGLIO Ferdinando in riferimento alla gara in oggetto.

Il reclamo non viene preso in esame in quanto ai sensi dell’ art. 46 comma 4 del Codice

di Giustizia Sportiva è stato inviato tramite fax in data 30 ottobre 2009 e pertanto oltre il

settimo giorno successivo al 22 ottobre 2009, data di pubblicazione del comunicato n. 32

con il quale è stata resa nota la decisione impugnata.

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Pertanto la Commissione Disciplinare delibera :

• di dichiarare inammissibile il proposto ricorso;

• di disporre l’addebito alla società U.S.D. SAVIGLIANESE CALCIO l’ammontare

della relativa tassa reclamo di € 130,00 che non risulta versata.

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