COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 42 del 26 Novembre 2009 Delibera della Commissione Disciplin
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 42
del 26 Novembre 2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
f) Reclamo proposto dalla A.S.D. LEO CHIERI avverso le decisioni
del Giudice sportivo in ordine alla gara NUOVO MONCALIERI –
LEO CHIERI disputata l’11/10/09 nell’ambito del Campionato
Allievi – Girone D.( C.U. N° 20 del 12/11/09 della Delegazione
Provinciale di Torino)
Con il reclamo in oggetto, la A.S.D. LEO CHIERI contesta la squalifica per quattro gare
inflitta dal Giudice sportivo al proprio calciatore NAJIBI Hansa perché, espulso dal campo
per doppia ammonizione, colpiva con un calcio in pieno stomaco un avversario, che di
peso veniva portato fuori dal campo dai propri dirigenti.
La squalifica veniva comminata in seguito al rapporto redatto dal direttore della gara
NUOVO MONCALIERI – LEO CHIERI disputata l’11/10/09 nell’ambito del Campionato
Allievi – Girone D ed è contenuta nel C.U. n° 20 del 12/11/09 della Delegazione
Provinciale di Torino.
La società reclamante chiede la riduzione della squalifica, ritenendo la stessa
sproporzionata all’entità del comportamento del tesserato ed anche in considerazione che
i fatti riportati dal direttore di gara e descritti sul comunicato non sarebbero veritieri.
La tesi difensiva fa rilevare che il giocatore NAJIBI Hansa sia stato oggetto, nel corso
della partita, di insulti razziali da parte di taluni giocatori avversari, senza che l’arbitro
abbia ritenuto di intervenire e, quindi, propende per la tesi che, in occasione della sua
espulsione, il calcio sferrato allo stomaco dell’avversario, di cui si tenta di sminuire l’entità
in considerazione dell’assenza di conseguenze di natura fisica, sia stato generato da uno
stato di tensione e di frustrazione.
Tale assunto non regge di fronte alla circostanziata descrizione dell’episodio effettuata
nel suo referto dal direttore di gara, il quale non fa menzione assolutamente di insulti
razziali indirizzati al calciatore NAJIBI, ma piuttosto riporta la sensazione che si sia
trattato di un gesto del tutto gratuito e violento.
L’episodio in questione, in considerazione della particolare gravità, rende incensurabile la
decisione impugnata, sia in ordine al merito, sia alla motivazione, nonché alla congruità
della sanzione adottata.
Per questi motivi, la Commissione disciplinare territoriale
RESPINGE
il ricorso di cui trattasi, disponendo l’incameramento della prescritta tassa di reclamo, che
deve essere addebitata alla A.S.D. LEO CHIERI, perché non versata e,
conseguentemente,
CONFERMA
la squalifica per quattro gare inflitta al giocatore NAJIBI Hansa.