COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 42 del 26 Novembre 2009 Delibera della Commissione Disciplin

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 42

del 26 Novembre 2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

f) Reclamo proposto dalla A.S.D. LEO CHIERI avverso le decisioni

del Giudice sportivo in ordine alla gara NUOVO MONCALIERI –

LEO CHIERI disputata l’11/10/09 nell’ambito del Campionato

Allievi – Girone D.( C.U. N° 20 del 12/11/09 della Delegazione

Provinciale di Torino)

Con il reclamo in oggetto, la A.S.D. LEO CHIERI contesta la squalifica per quattro gare

inflitta dal Giudice sportivo al proprio calciatore NAJIBI Hansa perché, espulso dal campo

per doppia ammonizione, colpiva con un calcio in pieno stomaco un avversario, che di

peso veniva portato fuori dal campo dai propri dirigenti.

La squalifica veniva comminata in seguito al rapporto redatto dal direttore della gara

NUOVO MONCALIERI – LEO CHIERI disputata l’11/10/09 nell’ambito del Campionato

Allievi – Girone D ed è contenuta nel C.U. n° 20 del 12/11/09 della Delegazione

Provinciale di Torino.

La società reclamante chiede la riduzione della squalifica, ritenendo la stessa

sproporzionata all’entità del comportamento del tesserato ed anche in considerazione che

i fatti riportati dal direttore di gara e descritti sul comunicato non sarebbero veritieri.

La tesi difensiva fa rilevare che il giocatore NAJIBI Hansa sia stato oggetto, nel corso

della partita, di insulti razziali da parte di taluni giocatori avversari, senza che l’arbitro

abbia ritenuto di intervenire e, quindi, propende per la tesi che, in occasione della sua

espulsione, il calcio sferrato allo stomaco dell’avversario, di cui si tenta di sminuire l’entità

in considerazione dell’assenza di conseguenze di natura fisica, sia stato generato da uno

stato di tensione e di frustrazione.

Tale assunto non regge di fronte alla circostanziata descrizione dell’episodio effettuata

nel suo referto dal direttore di gara, il quale non fa menzione assolutamente di insulti

razziali indirizzati al calciatore NAJIBI, ma piuttosto riporta la sensazione che si sia

trattato di un gesto del tutto gratuito e violento.

L’episodio in questione, in considerazione della particolare gravità, rende incensurabile la

decisione impugnata, sia in ordine al merito, sia alla motivazione, nonché alla congruità

della sanzione adottata.

Per questi motivi, la Commissione disciplinare territoriale

RESPINGE

il ricorso di cui trattasi, disponendo l’incameramento della prescritta tassa di reclamo, che

deve essere addebitata alla A.S.D. LEO CHIERI, perché non versata e,

conseguentemente,

CONFERMA

la squalifica per quattro gare inflitta al giocatore NAJIBI Hansa.

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