COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 40 del 12 Novembre 2009 Delibera della Commissione Disciplin
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 40
del 12 Novembre 2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
d) Reclamo Società POL. MONTATESE avverso la decisione del
Giudice Sportivo pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 15 del
22.10.2009 della Delegazione Provinciale di Asti, in relazione alla
gara MONTATESE - TONCO del 18.10.2009, Campionato di
Seconda Categoria
La Società Pol. MONTATESE con il reclamo proposto, inoltrato a mezzo raccomandata in
data 24.10.2009, contesta la squalifica per cinque gare inflitta dal Giudice Sportivo al
proprio giocatore RUGGERI Davide espulso perché colpiva con un violento calcio
all’addome un avversario a pallone lontano.
Occorre rilevare che il ricorso in oggetto risulta privo di una valida sottoscrizione da parte
del legale rappresentante della Società, o da altra persona da lui delegata; il suddetto
mancato adempimento inficia in modo assoluto la validità dell’atto e, di conseguenza,
preclude l’esame del merito.
Pertanto la Commissione Disciplinare:
• dichiara inammissibile il proposto ricorso;
• conferma la squalifica per cinque gare inflitta dal Giudice Sportivo al giocatore
RUGGERI Davide;
• dispone l’addebito alla società A.S.D. POL. MONTATESE l’ammontare della relativa
tassa reclamo di € 130,00 che non risulta versata.