COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 40 del 12 Novembre 2009 Delibera della Commissione Disciplin
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 40
del 12 Novembre 2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
g) Reclamo Società CARLO ALBERTO avverso la decisione del
giudice sportivo pubblicata al punto 14 sul comunicato ufficiale
n. 16 del 22.10.2009 della Delegazione Provinciale di Torino, in
relazione alla gara DON BOSCO NICHELINO – CARLO ALBERTO
del 18.10.2009, Torneo Giovanissimi Fascia B
La Società CARLO ALBERTO con il reclamo inviato in data 27.10.2009 si duole della
squalifica sino al 16.11.2009 inflitta dal Giudice Sportivo al proprio dirigente DIRELLA
Natale in riferimento alla gara in oggetto.
Il reclamo non viene preso in esame in ragione di quanto disposto dall’ art. 45 comma 3
lettera b) del C.G.S. che fra i provvedimenti non impugnabili ed immediatamente
esecutivi contempla “l’inibizione per dirigenti ovvero squalifica per tecnici e massaggiatori
fino ad un mese”.
Pertanto la Commissione Disciplinare delibera :
• di dichiarare inammissibile il proposto ricorso;
• di disporre l’addebito alla società F.C. CARLO ALBERTO A.S.D. della relativa tassa
reclamo di € 62,00 che non risulta versata.