COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 40 del 12 Novembre 2009 Delibera della Commissione Disciplin

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 40

del 12 Novembre 2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

i) Reclamo dell’A.S.D. PONTI CALCIO avverso la squalifica sino al

11/04/2013 inflitta dal Giudice Sportivo di Alessandria ai danni di

SCORRANO Andrea, come da comunicato ufficiale n. 19,

pubblicato dalla Delegazione Provinciale di Alessandria in data

15/10/2009, con riferimento alla gara GIAROLE – PONTI CALCIO

disputata in data 11/10/09 nell’ambito del Campionato di 2^

Categoria organizzato dalla Delegazione Provinciale di

Alessandria

Con il provvedimento citato il Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di cui in

epigrafe ha inflitto una severa squalifica al giocatore SCORRANO Andrea, tesserato per

la società ricorrente, reo di avere colpito al volto un giocatore avversario procurandogli

una doppia frattura mandibolare in occasione dell’incontro di cui all’oggetto.

Con il reclamo citato l’A.S.D. PONTI CALCIO chiede a questa Commissione

“l’annullamento” del provvedimento di squalifica comminato nei confronti del proprio

tesserato SCORRANO Andrea, la “valutazione della posizione disciplinare” dei giocatori

STARNO Gianmarco e CAMPESE Filippo, entrambi tesserati per l’U.S.D. GIAROLE,

nonché l’assegnazione della “partita vinta a tavolino” per il comportamento tenuto dal

giocatore avversario STARNO Gianmarco prima e dopo l’espulsione dal campo inflittagli

dal direttore di gara dell’incontro al 22° minuto del II tempo di gioco.

A sostegno delle proprie richieste la società ricorrente propone una diversa ricostruzione

dei fatti, effettuata sulla scorta delle informazioni acquisite presso i propri tesserati,

dirigenti e sostenitori presenti all’incontro in questione e da un referto medico rilasciato al

sig. SCORRANO presso il presidio ospedaliero di Acqui Terme alle 18.02 del 11/10/09,

dalla quale emergerebbero sostanzialmente due aspetti ritenuti dirimenti da parte del

ricorrente:

1) da un lato il comportamento provocatorio, violento e antisportivo tenuto dal giocatore

avversario STARNO Gianmarco nel corso di tutto l’incontro e delle fasi più concitate

seguite alla sua espulsione dal campo;

2) dall’altro che la reazione violenta del proprio tesserato SCORRANO Andrea

rappresentò un mero e legittimo tentativo di difendersi dall’aggressione dallo stesso patita

da parte di alcuni giocatori dell’U.S.D. GIAROLE, tra i quali lo stesso STARNO

Gianmarco.

Dalla lettura del referto arbitrale emerge una ricostruzione del tutto diversa della vicenda

e, in particolare, il fatto che fu proprio il pugno inferto dallo SCORRANO al proprio

avversario a scatenare la tensione in campo sfociata in tafferugli e reazioni reciproche.

Agli atti vi sono infine le controdeduzioni dell’U.S.D. Giarole, società per la quale è

tesserato il ragazzo che ha riportato la frattura alla mandibola, attraverso le quali il

Presidente contesta integralmente la versione dei fatti riportata nel reclamo, evidenziando

come la stessa non trovi riscontro nel referto arbitrale e che, alla luce della gravità dei fatti

occorsi, appaia gravemente distorta laddove riconduce la reazione dello SCORRANO ad

una presunta aggressione patita dal CAMPESE.

Tutto ciò premesso, rilevato che le argomentazioni del reclamo non paiono affatto

decisive a superare la precisa ricostruzione del fatto offerta dal direttore di gara, la gravità

e l’irragionevolezza del comportamento violento tenuto dallo SCORRANO nei confronti

del CAMPESE, oggettivamente desumibile dalle gravi lesioni patite da quest’ultimo, sono

tali da giustificare pienamente la misura della sanzione inflitta nei suoi confronti.

Anche il certificato medico citato non è certo idoneo a confutare, dal punto di vista

probatorio, la ricostruzione fornita dall’arbitro, atteso che è verosimile che le

modestissime lesioni obiettivamente refertate sono del tutto compatibili con i fatti occorsi

sul campo dopo il pugno inferto all’avversario, ovvero al parapiglia scatenatosi in

conseguenza del grave comportamento tenuto dallo SCORRANO.

Dal punto di vista sportivo, peraltro, è anche opportuno evidenziare negativamente il

comportamento tenuto dallo SCORRANO dopo i fatti di cui al presente reclamo, atteso

che pur giustificando legittimamente il proprio comportamento sostenendo di essersi

semplicemente difeso, la gravità delle lesioni procurate all’avversario avrebbe dovuto

indurlo in ogni caso a rivolgere allo stesso delle pubbliche scuse.

Da ultimo, tenuto conto che tutte le altre istanze rivolte a questa Commissione disciplinare

da parte del ricorrente sono inammissibili.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare delibera di respingere il reclamo proposto dall’A.S.D.

PONTI, disponendo l’addebito della tassa di reclamo pari ad € 130,00 sul conto della

medesima società.

cato solamente fino al 24/11/2009 come da comunicato

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