COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 3 Dicembre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare T

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 43

del 3 Dicembre 2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

c) Deferimento della Procura Federale nei confronti dei signori

MAIELLO Daniele e ZANELLATO Fabio dirigenti A.S.D. MOMO

ATLETICO CALCIO, GASSIN Lucia, dirigente A.S.D. MARANO

TICINO e delle società A.S.D. MOMO ATLETICO CALCIO e

MARANO TICINO per rispondere rispettivamente il primo della

violazione di cui all’art. 1 comma 1 CGS, il secondo e la terza

della violazione di cui all’art. 1 C.G.S. in relazione alle

disposizioni di cui al C.U. n. 1 Settore Giovanile e Scolastico, le

Società della violazione di cui all’art. 4 comma 2 C.G.S.

Con atto del 31.8.09 la Procura Federale deferiva al giudizio di questa Commissione il

sig. MAIELLO per avere, al termine della gara categoria “pulcini 2000” MOMO ATLETICO

– MARANO TICINO del 7.3.2009, durante la quale aveva espletato le funzioni di dirigente

arbitro, aggredito fisicamente con reiterati pugni al volto e al capo, l’allenatore della

A.S.D. MARANO TICINO; il sig. ZANELLATO e la sig.ra GASSIN per avere, in violazione

dei principi di lealtà correttezza e probità, apposto le rispettive firme in calce al referto

della gara sopra indicata prima dell’inizio dell’incontro stesso; le società MOMO e

MARANO per responsabilità oggettiva nel comportamento ascritto ai loro dirigenti

Il presente procedimento trae origine dalla denuncia effettuata dal Coordinatore del

Settore Giovanile e Scolastico presso il Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in

merito alla gara MOMO – MARANO Categoria Pulcini 2000 del 7.3.2009, in cui si riferiva

che il sig. MAIELLO, dirigente arbitro del MOMO avrebbe al termine della gara avrebbe

aggredito l’allenatore della squadra avversaria. Risultava inoltre la compilazione del

referto di gara in momento antecedente la gara medesima.

In esito alle accurate indagini in cui venivano interrogati i protagonisti ed i presenti ai fatti,

la Procura Federale provvedeva al deferimento come sopra specificato.

Nella seduta del 9.10.09, avanti a questa Commissione sono comparsi l’avv. Mario

CARPENTERI in rappresentanza della Procura Federale, la sig.ra GASSIN ed il sig.

CORTESE Giorgio dirigente munito di delega in rappresentanza della A.S.D. MARANO

TICINO.

Restavano assenti gli altri dirigenti e l’altra società deferiti in ragione dell’omessa notifica

dell’avviso dell’udienza.

Prima di disporre il rinvio per il rinnovo della citazione ai deferiti non comparsi, il

Presidente della Commissione Disciplinare avvertiva i presenti della possibilità di definire

il procedimento disciplinare a norma dell’articolo 23 CGS (applicazione delle sanzioni su

richiesta delle parti).

Essendo intervenuto accordo, la sig.ra GASSIN e la società MARANO chiedevano di

mettere a verbale la propria adesione alla proposta della Procura Federale rinunciando a

presenziare alla successiva seduta.

In accoglimento della richiesta, la Commissione Disciplinare prendeva atto dell’accordo

intercorso tra le parti per l’applicazione delle seguenti sanzioni: mesi due e giorni venti di

inibizione a carico della sig.ra GASSIN ed € 267 di ammenda a carico della società

MARANO TICINO.

Nella seduta del 27.11.09, avanti a questa Commissione, sono comparsi l’avv. Mario

CARPENTERI in rappresentanza della Procura Federale il sig. ZANELLATO, il sig.

MAIELLO ed il sig. CARTA Gianpiero, dirigente munito di delega a rappresentare la

società MOMO ATLETICO CALCIO.

Preliminarmente, il Presidente della Commissione Disciplinare avvertiva i presenti della

possibilità di definire il procedimento disciplinare a norma dell’articolo 23 CGS

(applicazione delle sanzioni su richiesta delle parti).

Il sig. ZANELLATO e la Società deferita aderivano alla proposta formulata dalla Procura

Federale.

Venivano pertanto concordate tra le parti le seguenti sanzioni: a carico del sig.

ZANELLATO mesi due e giorni venti di inibizione, a carico della società MOMO ammenda

di € 400,00.

A carico del sig. MAIELLO, il Procuratore Federale chiedeva l’applicazione della sanzione

dell’inibizione per mesi otto.

Il sig. MAIELLO ammetteva di aver aggredito l’allenatore della squadra avversaria al

termine della gara, riconoscendo la gravità dell’episodio e chiedeva che la Commissione

Disciplinare tenesse nella giusta considerazione il fatto che il tesserato aggredito lo aveva

insultato e provocato per tutto il corso della gara. Riferiva altresì che egli, quel giorno, non

avrebbe dovuto arbitrare ma è stato richiesto dallo ZANELLATO il quale in un precedente

incontro tra le due squadre, svolgendo le funzioni di arbitro, era stato fatto oggetto delle

medesime provocazioni da parte del medesimo personaggio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Per quanto attiene all’accordo intercorso tra le parti, ritenuto che non vi sono elementi atti

ad escludere la sussistenza della responsabilità dei tesserati e delle Società incolpate e

considerata la congruità delle sanzioni concordate, va deliberato l’accoglimento della

richiesta delle parti..

In riferimento alla posizione del MAIELLO, il fatto è pacifico ed ammesso dallo stesso

interessato.

Altrettanto pacifica è la gravità del fatto non solo per i connotati violenti ma anche per

l’essere avvenuto in presenza di bambini tra cui i figli dello stesso dirigente deferito.

E’inutile sottolineare gli effetti traumatici e diseducativi che l’accaduto ha arrecato ai

presenti di così tenera età.

Ad attenuare lievemente la gravità del fatto rispetto alle richieste della Procura Federale

possono contribuire la pronta assunzione di responsabilità da parte del responsabile ed il

sincero rincrescimento per l’accaduto manifestato dal medesimo davanti a questa

Commissione.

Alla luce di quanto sopra, pare equo sanzionare il MAIELLO con l’inibizione per mesi sei.

P. Q. M.

La Commissione Disciplinare applica, a norma dell’art.23 C.G.S., le seguenti sanzioni:

- a carico del sig. ZANELLATO Fabio mesi due e giorni venti di inibizione

- a carico della sig..ra GASSIN Lucia mesi due e giorni venti di inibizione,

- a carico della società MOMO ATLETICO CALCIO ammenda di € 400

- a carico della società A.S.D. MARANO TICINO ammenda di € 267,00

- dichiara il sig. MAIELLO Daniele responsabile delle violazioni ascritte e, per l’effetto

applica a carico del medesimo la sanzione dell’inibizione per mesi sei.

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