COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 3 Dicembre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare T
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 43
del 3 Dicembre 2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
e) Reclamo proposto dalla POLISPORTIVA REAL CUREGGIO
avverso le deliberazioni del Giudice sportivo in riferimento alla
gara ARONA – CUREGGIO disputata il 15/11/09 nell’ambito del
Campionato Allievi Regionale ( C. U. n° 41 del 19/11/09 del
Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta)
Con il reclamo in oggetto, la POLISPORTIVA REAL CUREGGIO lamenta l’eccessiva
onerosità dell’inibizione, fino al 31/01/10 (rectius fino al 20/01/10), inflitta al proprio
dirigente VECCHI Carlo e contenuta nel C.U. n° 41 del 19/11/09 del Comitato Regionale
Piemonte e Valle d’Aosta.
La Società chiede genericamente di voler riconsiderare e, quindi, ridurre la suddetta
sanzione, anche in considerazione che, oltre a lui, è stato inibito l’allenatore in seconda e
che la squadra non dispone di altro tesserato che possa svolgere le funzioni di allenatore.
La Commissione disciplinare territoriale,
esaminato il rapporto redatto dal direttore della gara ARONA – CUREGGIO, disputata il
15/11/09 nell’ambito del Campionato Allievi Regionale, nel quale si rileva come al 25° del
secondo tempo il dirigente accompagnatore del REAL CUREGGIO, VECCHI Carlo,
veniva allontanato dalla panchina in quanto proferiva frasi ingiuriose nei confronti
dell’arbitro, reiterando le offese ed indirizzandole anche nei confronti dell’allenatore
avversario, dopo la sua espulsione;
ritenuto che si possa parzialmente accogliere il reclamo, limitatamente alla misura della
sanzione inflitta, in considerazione della condotta, sia pur riprovevole, ma che si è
mantenuta nell’ambito delle esternazioni verbali, senza trascendere in atteggiamenti
violenti;
DELIBERA
di ridurre fino al 18/12/09 la inibizione inflitta al dirigente della POLISPORTIVA REAL
CUREGGIO, Sig. VECCHI Carlo, nulla disponendo per quanto attiene la tassa di
reclamo, che non risulta versata dalla Società reclamante.