COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 10 Dicembre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 45
del 10 Dicembre 2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
d) Reclamo della POLISPORTIVA D. SANTA RITA avverso il
provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul comunicato
ufficiale del Comitato Provinciale di Torino n. 22 del 26.11.2009,
con il quale veniva comminata la squalifica per quattro gare al
giocatore SIMON George Emanuel (gara Santa Rita/Cral TT Atm
Satti del 22.11.2009 - Campionato Seconda categoria girone M)
Con il reclamo in oggetto la Pol. Santa Rita richiede una riduzione della sanzione
comminata al proprio giocatore sig. Simon Gorge Emanuel, ritenendola eccessiva rispetto
a quanto accaduto, sulla base di una valutazione dei fatti in parte diversa da quella
risultante dalla documentazione ufficiale; afferma la ricorrente che il giocatore non
avrebbe tenuto un comportamento particolarmente scorretto nei riguardi del direttore di
gara, ed anche l’aver impedito a questi di estrarre il cartellino rosso sarebbe stato un
gesto compiuto al solo fine di invitare l’arbitro a non assumere provvedimenti disciplinari.
Secondo la ricostruzione della ricorrente, il direttore di gara non avrebbe espulso il sig.
Simon pur avendo in un secondo tempo la possibilità di notificargli la sanzione,
probabilmente per un ripensamento sulla decisione iniziale.
Questa Commissione ritiene non vi sia motivo alcuno per disattendere la descrizione dei
fatti come risultante nel rapporto arbitrale che, come noto, costituisce fonte di piena prova
per gli organi di giustizia sportiva.
Infatti l’arbitro ha riferito in modo inequivoco che al termine della gara il sig. Simon
correva verso di lui urlando, invitandolo ad esaminare il cronometro, stringendolo e
spintonandolo, impedendogli infine di estrarre il cartellino rosso; il sig. Simon veniva
quindi allontanato dai suoi compagni di squadra e l’arbitro, non avendo potuto notificargli
l’espulsione, comunicava tale provvedimento al capitano della squadra.
Non v’è dubbio pertanto che la gravità della condotta del giocatore Simon George
Emanuel giustifichi appieno l’entità della sanzione così come statuita dal Giudice
Sportivo, che deve conseguentemente essere confermata.
Per tali motivi la Commissione
RESPINGE
il reclamo della POLISPORTIVA D. SANTA RITA, con conseguente addebito della tassa
di reclamo di € 130,00 che non risulta versata.