COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 49 del 14 Gennaio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare T

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 49

del 14 Gennaio 2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

Ricorso della società A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906 avverso

decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 45 del

10\12\2009 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in

relazione alla gara JUNIOR CALCIO - OMEGNA CALCIO 1906

disputata in data 6\12\2009, Campionato di Promozione Girone A

Con ricorso inviato in data 15\12\2009 la Società OMEGNA CALCIO 1906 si duole del

provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato la società medesima con

l’ammenda per € 500 ne chiede la revoca o la riduzione.

La società ricorrente sostiene che i fatti descritti nel provvedimento impugnato non si

sono verificati. In particolare, per quanto riguarda la bottiglia di vetro che avrebbe attinto

l’assistente arbitrale, gli spettatori all’ingresso dell’impianto sportivo vengono controllati ed

è inverosimile che qualcuno sia riuscito a portare all’interno una bottiglia di vetro che è

oggetto pesante e di dimensioni tali da renderne difficile l’occultamento.

Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.

Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce

piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art..

35 C.G.S).

Nel caso di specie, il rapporto del direttore di gara riporta in modo puntuale e preciso il

fatto accaduto al 43’ del secondo tempo allorquando un gruppo di quindici\venti

sostenitori dell’OMEGNA prendeva di mira l’assistente arbitrale attingendolo

ripetutamente di sputi e colpendolo senza conseguenze con una bottiglia di vetro.

Nel delineato contesto sembra molto più inverosimile che l’arbitro si sia inventato tutto

piuttosto che ritenere che qualche tifoso irresponsabile sia riuscito ad eludere la

sorveglianza che deve necessariamente essere effettuata all’ingresso degli impianti

sportivi in occasione delle gare.

Oltretutto il referto ha cura di precisare che si trattava di una bottiglia di birra che

notoriamente ha dimensioni tali da poter essere facilmente occultata sotto un indumento

invernale.

La sanzione inflitta dal Giudice di primo grado appare congrua alla gravità dei fatti

considerato anche l’atteggiamento della Società ricorrente che ha negato integralmente

l’accaduto.

Per questi motivi la Commissione Disciplinare,

RIGETTA

il reclamo della società OMEGNA CALCIO 1906 dichiarando la medesima tenuta al

pagamento della relativa tassa pari ad € 130 che non risulta versata

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