COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 51 del 21 Gennaio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare T

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 51

del 21 Gennaio 2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

a) Ricorso della società A.S.D. CSF CARMAGNOLA avverso

decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 46 del

17.12.2009 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in

relazione alla gara CSF CARMAGNOLA – PINEROLO disputata in

data 14.12.2009, Campionato di Promozione Girone C

Con ricorso inviato in data 19.12.2009 la Società CSF CARMAGNOLA si duole del

provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato con la squalifica per quattro gare

il giocatore REALE Andrea e ne chiede la riduzione.

La società ricorrente sostiene che i fatti descritti nel provvedimento sono eccessivamente

penalizzanti nei confronti del proprio tesserato il quale avrebbe reagito a due gomitate

ricevute da un avversario a palla lontana.

Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.

Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce

piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art..

35 C.G.S).

Nel caso di specie, i rapporti del direttore di gara e dell’assistente arbitrale riportano in

modo puntuale e preciso la condotta del REALE colto all’atto di inseguire un avversario e,

un volta raggiunto, attingerlo con uno sputo sulla maglia. L’episodio veniva prontamente

segnalato all’arbitro e, alla notifica dell’espulsione, il giocatore si dirigeva con fare

minaccioso verso l’assistente, autore della segnalazione, ma veniva trattenuto dai

compagni di squadra.

Questa Commissione si è più volte pronunciata sulla estrema gravità e volgarità dell’atto

di sputare addosso al prossimo, gesto che, per sé solo, meriterebbe sanzione più elevata

di quella inflitta dal Giudice di primo grado.

Tuttavia, considerato che non risultano elementi atti a smentire le giustificazioni della

deprecabile condotta descritta offerte dalla società ricorrente, ovverosia che si sia trattato

di reazione ad una condotta violenta subita, si ritiene di non far luogo ad alcun aumento

dell’entità della squalifica già inflitta..

.

Per questi motivi la Commissione Disciplinare,

RIGETTA

il reclamo della società CSF CARMAGNOLA dichiarando la medesima tenuta al

pagamento della relativa tassa che non risulta versata.

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