COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 51 del 21 Gennaio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare T
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 51
del 21 Gennaio 2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
a) Ricorso della società A.S.D. CSF CARMAGNOLA avverso
decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 46 del
17.12.2009 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in
relazione alla gara CSF CARMAGNOLA – PINEROLO disputata in
data 14.12.2009, Campionato di Promozione Girone C
Con ricorso inviato in data 19.12.2009 la Società CSF CARMAGNOLA si duole del
provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato con la squalifica per quattro gare
il giocatore REALE Andrea e ne chiede la riduzione.
La società ricorrente sostiene che i fatti descritti nel provvedimento sono eccessivamente
penalizzanti nei confronti del proprio tesserato il quale avrebbe reagito a due gomitate
ricevute da un avversario a palla lontana.
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce
piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art..
35 C.G.S).
Nel caso di specie, i rapporti del direttore di gara e dell’assistente arbitrale riportano in
modo puntuale e preciso la condotta del REALE colto all’atto di inseguire un avversario e,
un volta raggiunto, attingerlo con uno sputo sulla maglia. L’episodio veniva prontamente
segnalato all’arbitro e, alla notifica dell’espulsione, il giocatore si dirigeva con fare
minaccioso verso l’assistente, autore della segnalazione, ma veniva trattenuto dai
compagni di squadra.
Questa Commissione si è più volte pronunciata sulla estrema gravità e volgarità dell’atto
di sputare addosso al prossimo, gesto che, per sé solo, meriterebbe sanzione più elevata
di quella inflitta dal Giudice di primo grado.
Tuttavia, considerato che non risultano elementi atti a smentire le giustificazioni della
deprecabile condotta descritta offerte dalla società ricorrente, ovverosia che si sia trattato
di reazione ad una condotta violenta subita, si ritiene di non far luogo ad alcun aumento
dell’entità della squalifica già inflitta..
.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare,
RIGETTA
il reclamo della società CSF CARMAGNOLA dichiarando la medesima tenuta al
pagamento della relativa tassa che non risulta versata.