COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 51 del 21 Gennaio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare T

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 51

del 21 Gennaio 2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

c) Ricorso della società A.S.D. VILLASTELLONE CARIGNANO

avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 25 del

17.12.2009 della Delegazione Provinciale di Torino, in relazione

alla gara VILLASTELLONE CARIGNANO - BARRACUDA disputata

in data 8.12.2009, Campionato di II Categoria Girone L

Con ricorso inviato in data 22.12.2009 la Società VILLASTELLONE CARIGNANO si duole

del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato con la squalifica per quattro

gare il giocatore CESARE Gabriele e ne chiede revoca o la riduzione.

La società ricorrente sostiene che i fatti descritti nel provvedimento non si sarebbero

verificati in quanto al momento della stretta di mano ricevuta dal giocatore l’arbitro non

avrebbe manifestato alcuna reazione dolorosa.

Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.

Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce

piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art..

35 C.G.S).

Nel caso di specie, il rapporto del direttore di gara riporta in modo puntuale e preciso la

condotta del CESARE, capitano della squadra, che, dopo aver protestato per tutta la

partita, al termine ha rivolto volgari insulti e pesanti minacce, condite da bestemmie,

all’indirizzo dell’arbitro. Inoltre stringeva forte la mano del medesimo provocandogli dolore

ed impedendogli l’uscita.

E’ pur vero che la condotta descritta, così come riportata nel provvedimento del Giudice di

primo grado non appare di gravità tale da giustificare la sanzione applicata, ma

l’insufficiente descrizione del fatto non vale certo a delegittimare un provvedimento che,

nella determinazione dell’entità della sanzione, appare assolutamente congruo alla gravità

del fatto accertato.

.

Per questi motivi la Commissione Disciplinare,

RIGETTA

il reclamo della società VILLASTELLONE CARIGNANO dichiarando la medesima tenuta

al pagamento della relativa tassa che non risulta versata.

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