COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 51 del 21 Gennaio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare T

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 51

del 21 Gennaio 2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

d) Reclamo dell’ A.S.D. MONTE CERVINO CALCIO avverso

decisione del G.S. relativa alla gara “MONTE CERVINO – GRAND

PARADIS” del 6 Dicembre 2009 valida per il campionato di II

categoria - Gir. F pubblicata sul c.u. n. 24 del 16.12.2009:

squalifica Palmitessa Giovanni

La C.D., con la presenza del rappresentante dell’Associazione Arbitri, in relazione a

quanto oggetto del reclamo indicato in epigrafe, delibera quanto segue:

Con il reclamo in oggetto la società ricorrente si lamenta della decisione del giudice

sportivo che ha deliberato di infliggere SETTE GIORNATE di SQUALIFICA al giocatore

GIOVANNI PALMITESSA

In particolare, il ricorrente sostiene che il giocatore si sia reso responsabile di

intemperanze verbali nei confronti dell’arbitro, arrivano persino a censurare le stesse

condotte del proprio giocatore e giustificandole con un momento di particolare emotività

dovuta a problemi familiari.

Ha invece decisamente negato che il giocatore medesimo si sia reso responsabile di

condotte che abbiano leso la persona del direttore di gara.

Il ricorrente chiede quindi la riduzione della squalifica, sul presupposto che il giocatore

sarebbe stato comunque sempre corretto anche in passato e che solamente quel giorno

avrebbe tenuto un comportamento sbagliato, ma non avrebbe colpito nessuno e che non

meriti una squalifica così pesante.

In verità dal rapporto arbitrale risulta che il giocatore a fine gara si sia reso responsabile

di alcune offese rivolte all’arbitro per le quali, anche in considerazione dei criteri adottati

da codesta Commissione Disciplinare, la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo appare in

effetti eccessiva.

La C.D. ritiene equa una riduzione pertanto della squalifica da 7 a 3 giornate.

P.Q.M.

La CD in accoglimento del ricorso riduce la squalifica inflitta al giocatore Giovanni

PALMITESSA a 3 giornate.

Nulla dispone in ordine alla tassa, non allegata al reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it