COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 51 del 21 Gennaio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare T
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 51
del 21 Gennaio 2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
f) Ricorso della società Pol. REAL CUREGGIO avverso decisione
del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 28 del 17.12.2009 della
Delegazione Provinciale di Novara, in relazione alla gara ASSO -
REAL CUREGGIO disputata in data 5.12.2009, Campionato Allievi
Provinciali Fascia B
Con ricorso inviato in data 23.12.2009 la Società REAL CUREGGIO si duole del
provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato con la squalifica fino al
15.12.2010 il giocatore MARTON Andrea e ne chiede la riduzione.
La società ricorrente sostiene che la sanzione è eccessiva non essendosi trattato di una
aggressione ma semplicemente di una concitata reazione verbale del giocatore
sanzionato ad comportamento scorretto dell’arbitro che avrebbe apostrofato la madre del
calciatore presente tra il pubblico.
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce
piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art..
35 C.G.S).
Nel caso di specie, il rapporto del direttore di gara riporta in modo puntuale e preciso la
condotta del MARTON che, dopo essere stato espulso per aver aggredito l’arbitro con
una testata ed una forte spallata che gli procurava dolore al torace, continuava, anche
dopo il termine della gara, ad inveire e a proferire minacce contro il medesimo.
Correttamente il referto ha posto in evidenza che il grave episodio è nato da un equivoco
in cui è incorso il MARTON che ha erroneamente interpretato un’esclamazione di stizza
dell’arbitro per un insulto rivolto alla propria madre presente tra il pubblico.
Le condotta descritta, anche a voler ritenere che il giocatore abbia compreso
correttamente le espressioni dell’arbitro, è caratterizzata da inaudita violenza soprattutto
in riferimento alla giovane età del calciatore e, pertanto, può ritenersi pienamente
giustificata l’entità della sanzione applicata dal Giudice di primo grado.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare,
RIGETTA
il reclamo della società REAL CUREGGIO dichiarando la medesima tenuta al pagamento
della relativa tassa che non risulta versata