COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 52 del 28 Gennaio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare T

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 52

del 28 Gennaio 2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

Deferimento da parte della Procura Federale del sig. KABA

ABDOUL Karim per rispondere delle violazioni di cui all’art. 1

comma 1 e 10 comma 2 del C.G.S., in relazione all’art. 40 comma

11 bis delle NOIF

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto del 9.12.09, la Procura Federale deferiva al giudizio di codesta Commissione per

avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva il sig. KABA

ABDOUL Karim, cittadino della Costa d’Avorio, il quale nell’ambito della procedura volta

ad ottenere il tesseramento in qualità di calciatore per la società A.C. CASTELLETTESE,

aveva dichiarato di non essere stato tesserato per società straniere; al contrario, in base

alle dichiarazioni rilasciate dalla Federation Ivorienne de Football, si era accertato che il

predetto calciatore risultava essere stato tesserato per il club OMNISPORT di BOULAFE’

dalla stagione 2005 alla stagione 2008.

All’udienza del 22.1.2010, avanti alla Commissione Disciplinare, comparivano l’avv.

Maurizio GORIA in rappresentanza della Procura Federale ed il sig. KABA ABDOUL

Karim.

Preliminarmente, il Presidente della Commissione Disciplinare avvertiva l’incolpato della

possibilità di definire il procedimento disciplinare a norma dell’articolo 23 CGS

(applicazione delle sanzioni su richiesta delle parti).

Le parti presenti concordavano quindi l’applicazione della sanzione di mesi quattro di

squalifica per il sig. KABA ABDOUL Karim.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Vista la richiesta formulata dal calciatore KABA ABDOUL Karim di definizione del

procedimento a norma dell’art. 23 C.G.S..

Rilevato che non sussistono elementi atti ad escludere la sussistenza delle violazioni

addebitate al calciatore incolpato.

Considerato che l’entità della sanzione proposta appare congrua.

P. Q. M.

La Commissione Disciplinare applica al signor KABA ABDOUL Karim la sanzione della

squalifica per mesi quattro ovverosia fino al 26 maggio 2010.

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