COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 51 del 21 Gennaio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare T

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 51

del 21 Gennaio 2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

f) Ricorso della società Pol. REAL CUREGGIO avverso decisione

del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 28 del 17.12.2009 della

Delegazione Provinciale di Novara, in relazione alla gara ASSO -

REAL CUREGGIO disputata in data 5.12.2009, Campionato Allievi

Provinciali Fascia B

Con ricorso inviato in data 23.12.2009 la Società REAL CUREGGIO si duole del

provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato con la squalifica fino al

15.12.2010 il giocatore MARTON Andrea e ne chiede la riduzione.

La società ricorrente sostiene che la sanzione è eccessiva non essendosi trattato di una

aggressione ma semplicemente di una concitata reazione verbale del giocatore

sanzionato ad comportamento scorretto dell’arbitro che avrebbe apostrofato la madre del

calciatore presente tra il pubblico.

Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.

Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce

piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art..

35 C.G.S).

Nel caso di specie, il rapporto del direttore di gara riporta in modo puntuale e preciso la

condotta del MARTON che, dopo essere stato espulso per aver aggredito l’arbitro con

una testata ed una forte spallata che gli procurava dolore al torace, continuava, anche

dopo il termine della gara, ad inveire e a proferire minacce contro il medesimo.

Correttamente il referto ha posto in evidenza che il grave episodio è nato da un equivoco

in cui è incorso il MARTON che ha erroneamente interpretato un’esclamazione di stizza

dell’arbitro per un insulto rivolto alla propria madre presente tra il pubblico.

Le condotta descritta, anche a voler ritenere che il giocatore abbia compreso

correttamente le espressioni dell’arbitro, è caratterizzata da inaudita violenza soprattutto

in riferimento alla giovane età del calciatore e, pertanto, può ritenersi pienamente

giustificata l’entità della sanzione applicata dal Giudice di primo grado.

Per questi motivi la Commissione Disciplinare,

RIGETTA

il reclamo della società REAL CUREGGIO dichiarando la medesima tenuta al pagamento

della relativa tassa che non risulta versata

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