COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 52 del 28 Gennaio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare T
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 52
del 28 Gennaio 2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
Deferimento da parte della Procura Federale del sig. KABA
ABDOUL Karim per rispondere delle violazioni di cui all’art. 1
comma 1 e 10 comma 2 del C.G.S., in relazione all’art. 40 comma
11 bis delle NOIF
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 9.12.09, la Procura Federale deferiva al giudizio di codesta Commissione per
avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva il sig. KABA
ABDOUL Karim, cittadino della Costa d’Avorio, il quale nell’ambito della procedura volta
ad ottenere il tesseramento in qualità di calciatore per la società A.C. CASTELLETTESE,
aveva dichiarato di non essere stato tesserato per società straniere; al contrario, in base
alle dichiarazioni rilasciate dalla Federation Ivorienne de Football, si era accertato che il
predetto calciatore risultava essere stato tesserato per il club OMNISPORT di BOULAFE’
dalla stagione 2005 alla stagione 2008.
All’udienza del 22.1.2010, avanti alla Commissione Disciplinare, comparivano l’avv.
Maurizio GORIA in rappresentanza della Procura Federale ed il sig. KABA ABDOUL
Karim.
Preliminarmente, il Presidente della Commissione Disciplinare avvertiva l’incolpato della
possibilità di definire il procedimento disciplinare a norma dell’articolo 23 CGS
(applicazione delle sanzioni su richiesta delle parti).
Le parti presenti concordavano quindi l’applicazione della sanzione di mesi quattro di
squalifica per il sig. KABA ABDOUL Karim.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la richiesta formulata dal calciatore KABA ABDOUL Karim di definizione del
procedimento a norma dell’art. 23 C.G.S..
Rilevato che non sussistono elementi atti ad escludere la sussistenza delle violazioni
addebitate al calciatore incolpato.
Considerato che l’entità della sanzione proposta appare congrua.
P. Q. M.
La Commissione Disciplinare applica al signor KABA ABDOUL Karim la sanzione della
squalifica per mesi quattro ovverosia fino al 26 maggio 2010.