COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 53 del 4 Febbraio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare T

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 53

del 4 Febbraio 2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

(107) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI NON

LUOGO A PROVVEDERE NEI CONTRONTI DEI PRESIDENTI: FRANCO MAUTINO

(USD Agliè), MAESTRINI NICOLA (ACD Arnuzzese), FRANCO BARGELLINI (AC Bajo

Dora), PIERGIUSEPPE FERRAROTTI (USD Bianzè), ATTILIO CAMINO (ASD

Bussolino Sport), OMAR ENRICO DE REGIBUS (SD Calcio Vogogna), CARLO

CALZAVACCA (USD Caresanese), LUCIANO LUNASCO (US Castelnuovo Scrivia),

GIANFRANCO DI CEGLIE (ASD Centallo), CLAUDIA PALETTO (AC Cressese),

SERGIO DE GREGORIO (AC Edelweiss Giaveno), ELIO BUSCAGLIA (AC Fabbrica),

MAURO PIRAZZI (ASD Fomarco), ENRICO DE SORDI (AS Frassineto), ELVIO ACTIS

GROSSO (USG Rodallese), FABIO SCESA (ASD Juventus Domo), GIANCARLO

D’UGGENTO (AS Moncalieri Calcio), WANDA SAPINO (ASD US Moretta), MASSIMO

COSCIA (Pol. Dil. Novi G3), BENIAMINO TOMOLA (ASD Piedimulera), LUIGI

ALEMANNO (FCD Real Lentese), FERNANDO REGINATO (ASD Real Sarre),

VINCENZO FORLANO (USD Rocchetta Tanaro), GIUSEPPE LAGONA (ASD Olympic

Collegno), ANTONIO BELFIORE (USD Saint Pierre), PAOLO LISSANDRO

(Tarantasca Calcio), ERCOLE PENT (USD Valsusa VS Calcio), GIANNI COMIZZOLI

(US Varalpombiese ASD), EMESSA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA

PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Piemonte V.A. CU n. 32

del 22.10.2009).

La Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Piemonte e Valle

D’Aosta, con decisione pubblicata nel CU n° 32, il 22 ottobre 2009, in parziale

accoglimento del deferimento della Procura Federale, dichiarava il non luogo a

provvedere nei confronti dei Presidenti delle Società deferite, il non luogo a provvedere

nei confronti della società Olimpyc Collegno, dichiarava inoltre,le restanti Società deferite

responsabili ex art. 4 comma 2 CGS, e per l’effetto condannava le stesse alla sanzione

dell’ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento), ad esclusione delle società G. Rodallese,

Piedimulera, Rocchetta Tanaro, Bajo Dora e Centallo, che venivano sanzionate con

l’ammenda di € 1.000,00 (mille), per essersi quest’ultime quanto meno giustificate delle

difficoltà incontrate.

Il deferimento di cui sopra si fondava sul fatto che i Presidenti avevano posto in essere la

violazione di cui all’art. 1 CGS in relazione all’art. 32 commi 1 e 7 del Regolamento LND

come integrato dalle disposizioni del CU 1/08 LND, come richiamate al cap. A4 lett. f),

mentre le Società della violazione di cui all’art. 4 comma 1 CGS.

Avverso la decisione di primo grado, con provvedimento del 29 ottobre 2009 ricorre la

Procura Federale, lamentando l’omessa dichiarazione di responsabilità dei Presidenti, la

mancata dichiarazione di responsabilità diretta delle Società deferite, oltre al

proscioglimento della Società Olimpyc Collegno.

Alla riunione odierna la Procura Federale, comparendo, ha insistito nell’accoglimento del

ricorso. Nessuno è comparso per le parti resistenti. Il ricorso è fondato e va pienamente

condiviso sotto ogni punto ed aspetto.

Appare del tutto pacifica e provata per tabulas la responsabilità dei Presidenti delle

Società che non hanno iscritto le squadre giovanili, ponendo così in essere la violazione

prevista e punita ex art. 1 comma 1 CGS, in relazione all’art. 32 commi 1 e 7 del

Regolamento della LND, come integrato dalle disposizioni emanate con CU n° 1/08 della

LND, per come richiamate al capitolo A/4 lett. f), che prevede l’obbligo per le Società di 1^

Categoria di svolgere l’attività giovanile stessa iscrivendo una propria squadra ad uno dei

campionati ad hoc indetti; pertanto da quanto sopra argomentato e dedotto consegue

l’affermazione della responsabilità diretta, ex art. 4 comma 1 CGS, delle Società, per le

violazioni commesse dai loro rispettivi Presidenti.

Per quello che riguarda il proscioglimento della Società Olimpyc Collegno, la norma

prevista e disciplinata dall’art. 20 comma 5 delle NOIF, appare chiara e del tutto calzante

al caso in esame, tanto è vero che in caso di fusione, indipendentemente dal fatto che

essa produca o meno la nascita di un nuovo soggetto, la Società che risulta dalla fusione

stessa o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle Società originarie e, a

quella che sorge dalla fusione sono attribuiti il titolo sportivo superiore tra quelli

riconosciuti alle Società originarie e l’anzianità di affiliazione della Società affiliatasi per

prima.

Alla luce di quanto previsto dalla predetta norma deve affermarsi la responsabilità della

Società Olimpic Collegno, per la quale appare congrua la sanzione dell’ammenda nella

misura richiesta dal sostituto Procuratore Federale.

P.Q.M.

Ritenuta la responsabilità delle persone in epigrafe già indicate, alla quale consegue la

responsabilità diretta delle rispettive Società, accoglie il ricorso, e, per l’effetto, infligge ai

Presidenti: Franco MAUTINO (USD Agliè), Nicola MAESTRINI (ACD Arnuzzese), Franco

BARGELLINI (AC Bajo Dora), Piergiuseppe FERRAROTTI (USD Bianzè), Attilio CAMINO

(ASD Bussolino Sport), Omar Enrico DE REGIBUS (SD Calcio Vogogna), Carlo

CALZAVACCA (USD Caresanese), Luciano LUNASCO (US Castelnuovo Scrivia),

Gianfranco DI CEGLIE (ASD Centallo), Claudia PALETTO (AC Cressese), Sergio DE

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GREGORIO (AC Edelweiss Giaveno), Elio BUSCAGLIA (AC Fabbrica), Mauro PIRAZZI

(ASD Fomarco), Enrico DE SORDI (AS Frassineto), Elvio ACTIS GROSSO (USG

Rodallese), Fabio SCESA (ASD Juventus Domo), Giancarlo D’UGGENTO (AS Moncalieri

Calcio), Wanda SAPINO (ASD US Moretta), Massimo COSCIA (Pol. Dil. Novi G3),

Beniamino TOMOLA (ASD Piedimulera), Luigi ALEMANNO (FCD Real Lentese),

Fernando REGINATO (ASD Real Sarre), Vincenzo FORLANO (USD Rocchetta Tanaro),

Giuseppe LAGONA (ASD Olympic Collegno), Antonio BELFIORE (USD Saint Pierre),

Paolo LISSANDRO (Tarantasca Calcio), Ercole PENT (USD Valsusa VS Calcio), Gianni

COMIZZOLI (US Varalpombiese ASD), l’inibizione per giorni 20 (venti), nonché

l’ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00) alla Soc. ASD Olimpic Collegno (già

Sanremo 72).

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