COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 25 Febbraio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S. TORREMAGGIORE CALCIO – U.S.D.
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 44 del 25 Febbraio 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Gara: A.S. TORREMAGGIORE CALCIO - U.S.D. SAN SEVERO del 31 Gennaio 2010. (Reclamo della
A.S. TORREMAGGIORE CALCIO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a
carico della società per l’ammenda di € 1000,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 41 del
4 Febbraio 2010 del Comitato Regionale Puglia).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- esperite indagini;
- rilevato che , pur rimanendo confermate le esplosioni di alcuni petardi e le offese rivolte all’arbitro da
parte di tifosi locali;
- considerato altresì che a fine gara le persone estranee che si attardavano nei pressi dello spogliatoio sono
risultate essere dirigenti di entrambe le squadre che fra loro si scambiavano frasi antisportive,
immediatamente sedate dall’intervento della forza pubblica, senza che ciò assumesse rilevanza nei
confronti dell’arbitro e dei calciatori di entrambe le squadre;
- ritenuto pertanto che può accedersi solo parzialmente ad una riduzione della sanzione dell’ammenda a €
700,00
P.Q.M.
D E L I B E R A
- ridursi a € 700,00 l’ammenda a carico della società A.S. TORREMAGGIORE CALCIO e per l’effetto non
addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.