COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 04 Marzo 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PROMOZIONE
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 46 del 04 Marzo 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO DI PROMOZIONE
Gara: U.S.D. CRISPIANO - A.S.D. GIOVENTU’ MARTINA del 10 Gennaio 2010. (Reclamo della A.S.D.
GIOVENTU’ MARTINA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della
società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 40 del 28 Gennaio
2010 del Comitato Regionale Puglia).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- udito il rappresentante della ricorrente;
- esperite indagini;
- sentito l’arbitro e il commissario di campo che hanno reso supplemento di rapporto;
- rilevato che con dovizia di particolari entrambi i personaggi citati hanno affermato e chiarito che, nel
momento in cui i carabinieri e le altre persone addette alla forza pubblica dettero comunicazione che ogni
comportamento violento e esagitato dei sostenitori della società A.S.D. GIOVENTU’ MARTINA era stato
sedato, per cui la gara avrebbe potuto essere iniziata, era già decorso il tempo di attesa (45 minuti dall’ora
di inizio della gara) per cui l’arbitro decideva di porre fine alla gara stessa anche perché a causa del cielo
nuvoloso che già impediva alle ore 15,20 una piena visibilità e che per carenza di impianto di illuminazione
(peraltro costituito da soli 2 fari non funzionanti) la gara, più volte citata, non avrebbe potuto avere un suo
regolare svolgimento.
- Considerato tutto quanto innanzi, poiché il mancato inizio della gara va ascritto solo ed esclusivamente al
comportamento violento e rissoso dei sostenitori della società A.S.D. GIOVENTU’ MARTINA
P.Q.M.
D E L I B E R A
respingere il reclamo proposto dalla società A.S.D. GIOVENTU’ MARTINA e, per l’effetto, addebitare la relativa
tassa sul conto della reclamante.