COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 04 Marzo 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S. VEGLIE – U.S.D. POGGIARDO 2007 de

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 46 del 04 Marzo 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Gara: A.S. VEGLIE - U.S.D. POGGIARDO 2007 del 14 Febbraio 2010. (Reclamo della U.S.D.

POGGIARDO 2007 in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del

dirigente INGLESE Armando Gregory di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 43 del 18

Febbraio 2010 del Comitato Regionale Puglia).

-  Esaminati gli atti ufficiali;

-  letto il reclamo a margine citato;

-  esperite indagini;

-  rilevato che quanto dedotto dalla reclamante non ha trovato conferma negli atti ufficiali, ma ampia smentita

resa dall’arbitro nel suo rapporto di gara per cui va integralmente condivisa la sanzione della inibizione

comminata dal primo giudice al sig. INGLESE Armando Gregory

P.Q.M.

D E L I B E R A

respingere il reclamo proposto dalla società U.S.D. POGGIARDO 2007 e, per l’effetto, addebitare la relativa

tassa sul conto della reclamante.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it