COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°34 del 18 Febbraio 2010 Delibera della Commissione DIsciplinare POL. POSADA (Campionato di 2^ Categoria)

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sardegna.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N°34 del 18 Febbraio 2010

Delibera della Commissione DIsciplinare

POL. POSADA (Campionato di 2^ Categoria)

Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n°29 del 14.01.2010.

Gara Union 22 / Posada del 06.01.2010.

La Pol. Posada ha presentato rituale reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo, con la quale, in relazione alla gara di cui in epigrafe, giocata sul campo dell’Union 22 in Budoni, è stata inflitta alla Società l’ammenda di Euro 150,00 “per gravi intemperanze dei propri sostenitori che cercavano di invadere il terreno di gioco. Due di questi riuscivano ad entrare sul terreno di gioco costringendo l’arbitro a sospendere la partita per cinque minuti. Anche al termine della gara i sostenitori minacciavano l’arbitro che era costretto a lasciare il campo accompagnato dalle forze dell’ordine”.

La società reclamante chiede la cancellazione della sanzione pecuniaria, nonché la vittoria a tavolino  della gara, persa sul campo con il risultato di 0 a 2, ed in subordine la ripetizione della gara stessa.

La decisione del Giudice Sportivo è stata assunta sulla base di quanto esposto dal direttore di gara nel referto e nell’allegato supplemento. Questi afferma che durante tutta la gara la tifoseria del Posada inveiva nei suoi confronti con volgarità e minacce, tanto che alla fine egli doveva uscire scortato dai Carabinieri perché i tesserati e i sostenitori della suddetta società sostavano davanti all’ingresso del cancello che conduce agli spogliatoi; riferisce in particolare che, al 32° della ripresa, decideva di sospendere momentaneamente la partita, emettendo un triplice fischio, perché in campo era scaturito un parapiglia generale, il pubblico ospite si stava arrampicando alla recinzione per entrare in campo e almeno due persone erano riuscite nell’intento, aggiungendo che, dopo cinque minuti, a seguito di un colloquio con i due capitani all’interno degli spogliatoi, avendo avuto assicurazioni da parte dei Carabinieri che sarebbe stato mantenuto l’ordine pubblico, riprendeva la gara che si concludeva normalmente.

La società Posada, nell’atto di reclamo, rileva che il parapiglia in campo nasceva a seguito di un fallo compiuto da un proprio giocatore e che allo stesso partecipavano, tra gli altri, anche alcuni giocatori della panchina della squadra di casa Union 22, nonché un giocatore della stessa squadra di Budoni precedentemente espulso e che l’arbitro, invece di cercare di sedare gli animi ed eventualmente ammonire o espellere i giocatori, abbandonava il terreno di gioco ed emetteva un triplice fischio ingenerando la convinzione che la partita fosse terminata, tant’è vero che diversi atleti andavano a farsi la doccia. Afferma l’inattendibilità del referto arbitrale, laddove si parla di minacce ed ingiurie pronunciate dal pubblico ospite nei confronti dell’arbitro durante la gara, considerato che fino al 16° della ripresa il risultato era rimasto in parità ed era ben gradito alla squadra che giocava fuori casa, e laddove si afferma essere avvenuta invasione di campo da parte di alcuni suoi tifosi, in quanto il campo di calcio di Budoni, omologato per la serie “D”, è dotato di recinzione in grate di ferro dell’altezza di oltre due metri ricurve all’esterno che rendono impossibile lo scavalcamento e possiede tribune con un accesso separato da quello degli spogliatoi nonché cancelli dotati di maniglie antipanico ed apribili solo all’interno.Nel reclamo si sostiene inoltre che l’arbitro non recuperava interamente il tempo perso durante l’interruzione e che i giocatori del Posada rientravano in campo deconcentrati e convinti che la partita proseguisse pro forma.

La Pol. Union 22, nelle controdeduzioni, afferma invece che la partita è stata regolare, in quanto l’arbitro non comunicava a nessun tesserato che la gara dovesse continuare pro forma e rileva inoltre che le intolleranze verbali della tifoseria del Posada avvenivano dopo la segnatura del primo goal da parte della squadra di casa.

Il Presidente della società reclamante, sentito dalla Commissione, ha confermato quanto esposto nell’atto di reclamo, ribadendo la propria versione dei fatti.

Il direttore di gara, sentito anch’egli dalla Commissione, ha precisato di essere certo che gli insulti a lui diretti provenissero dalla tifoseria del Posada, perché coloro che lo ingiuriavano erano seduti dietro la panchina di tale società ed ha aggiunto che gli stessi lo oltraggiavano anche quando veniva da lui espulso un giocatore della squadra avversaria;ha poi dichiarato di non avere fatto in tempo ad espellere alcun calciatore quando scoppiava il parapiglia in campo, perché era intento a controllare il pubblico che si era attaccato alla rete di recinzione;haancora affermato di ritenere che le due persone entrate sul terreno di gioco fossero degli estranei,in quanto non erano comprese negli elenchi; ha infine precisato di avere ordinato la ripresa della partita su proposta dei capitani e dei dirigenti delle due squadre, dichiarando di essere disponibile ad accettare la loro richiesta a condizione che non accadessero ulteriori fatti antiregolamentari.

Tutto ciò premesso, la Commissione rileva che, nelle dichiarazioni riportate nel referto arbitrale nonché in quelle orali rilasciate dal direttore di gara nanti la stessa, sussistano delle contraddizioni che mettono in serie dubbio l’attendibilità della ricostruzione dei fatti da lui operata. La convinzione da parte dello stesso che gli insulti a lui rivolti provenissero dai tifosi della squadra ospite suscita notevoli perplessità, considerato che l’arbitro non ha indicato elementi certi di identificazione dei tifosi del Posada e che appare poco verosimile che egli sia stato bersagliato da costoro con offese verbali durante tutta la partita nonostante che, almeno fino ad un’ora dopo l’inizio dela gara, il risultato fosse sostanzialmente favorevole alla loro squadra; ed appare poco verosimile la circostanza, riferita dallo stesso arbitro, che egli sarebbe stato insultato dalla stessa tifoseria anche in coincidenza di provvedimenti disciplinari adottati nei confronti di giocatori della squadra di casa.

Quanto poi alla sospensione della gara, la Commissione rileva l’anomalia di tutta la vicenda, in quanto normalmente, prima di pervenire ad un provvedimento di tale gravità, l’arbitro si adopera per riportare la calma in campo, espellendo eventualmente i tesserati che hanno dato origine al parapiglia; in questo caso invece non sono stati neanche identificati i giocatori e i dirigenti che hanno partecipato alla rissa, perché l’arbitro, per sua esplicita ammissione, era intento a controllare quanto stava avvenendo sugli spalti. Ma sulle tribune certamente non poteva essere in atto alcun tentativo di invasione di campo, perché, come è dimostrato anche dalle foto che sono state prodotte in allegato al reclamo, era impossibile scavalcare la recinzione; ed inoltre le due persone estranee presenti in campo e non identificate non risulta assolutamente (né l’arbitro l’ha mai dichiarato) che appartenessero alla dirigenza o alla tifoseria del Posada. E’ indubbio poi che il triplice fischio da parte del direttore di gara (con cui secondo la prassi si indica la fine della partita) non può avere creato equivoci inducendo almeno una parte dei giocatori a ritenere la gara chiusa e, di conseguenza, a considerare la stessa ripresa pro forma.

Pertanto la Commissione ritiene che, non risultando prove certe in ordine alle intemperanze dei tifosi del Posada sul campo avversario di Budoni, debba essere accolta la richiesta di annullamento della sanzione pecuniaria inflitta alla Società.

Quanto al risultato della partita, la richiesta della reclamante di avere la vittoria a tavolino non può invece essere accolta perché tale decisione sarebbe punitiva nei confronti della società ospitante, nei cui confronti non sono emerse particolari responsabilità in ordine alla regolarità della gara. Peraltro, essendosi comunque verificati fatti, non valutabili con criteri esclusivamente tecnici, che obbiettivamente hanno avuto influenza sulla regolarità della gara a decorrere dal 32° minuto del secondo tempo (quando l’Union 22 era in vantaggio per 1 a 0), la Commissione decide, in applicazione dell’art. 17 comma 4° lett.c) del Codice di Giustizia Sportiva, di accogliere la richiesta subordinata della reclamante ordinando la ripetizione della gara.

La Commissione pertanto, in riforma della decisione del Giudice Sportivo, DELIBERA:

annullare la sanzione dell’ammenda inflitta alla Società Pol.Posada;

ordinare la ripetizione della gara in data ed orario che saranno stabiliti dal competente Comitato.

Dispone il non addebito della tassa.

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