COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°35 del 25 Febbraio 2010 Delibera della Commissione DIsciplinare G.S. VIRTUS SANTA GIUSTA (Campionato A

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sardegna.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N°35 del 25 Febbraio 2010

Delibera della Commissione DIsciplinare

G.S. VIRTUS SANTA GIUSTA (Campionato Allievi Delegazione provinciale di Oristano)

Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 24 del 28.01.2010.

Gara Virtus Santa Giusta / Arbus del 24.01.2010.

La reclamante chiede sia annullato e/o sia ridotto il provvedimento di squalifica inflitto al dirigente Figus Costantino ritenuto responsabile di eccessive e reiterate proteste verso l’arbitro per essere entrato, senza autorizzazione, all’interno del suo spogliatoio contestandone l’operato ed invitandolo a non riportare sul referto il suo allontanamento dal campo; di averlo poi aggredito afferrandolo con forza per il collo facendogli sbattere la testa contro il muro provocandogli forte dolore e forte stordimento che si protraeva per diverse ore.

La Commissione, letti gli atti del procedimento ed esaminato il referto arbitrale, espone quanto segue.

Al fine di fare piena luce in ordine al fatto accaduto è stato convocato l’arbitro che nel corso della sua audizione, ha confermato quanto già scritto nel referto.

L’accaduto per cui è procedimento è grave per le modalità e per i termini dell’azione posta in essere dal dirigente Costantino Figus, di talchè la sua condotta non può che essere censurata e condannata fermamente.

Il racconto dell’episodio fornito in questa sede dal direttore di gara non può essere in alcun modo messo in dubbio attesa la sua coerenza e la sua inconfutabile logica e tale da essere connotato dei caratteri della piena attendibilità e credibilità soggettiva.

Ciò non di meno la circostanza che l’atto di violenza si sia protratto per pochi secondi, come affermato dallo stesso arbitro, unita al fatto che lo stesso non abbia avuto gravi conseguenze per la sua incolumità fisica, inducono a ritenere più equa e proporzionata la sanzione dell’inibizione (e non della squalifica come erroneamente inflitta dal Giudice Sportivo) fino al 30 giugno 2012.

Per tutti questi motivi la Commissione, in parziale riforma della decisione impugnata, riduce la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo inibendo il dirigente Costantino Figus fino al 30 giugno 2011.

Dispone il non addebito della tassa.

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