COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 348 del 02.03.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APD Rahl Butahi (En) – avvers

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 348 del 02.03.2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

APD Rahl Butahi (En) – avverso punizione sportiva di perdita della gara per 0-6 Gara Calcio a 5 /C2 : Rahl Butahi – Nissa 5 Astrabet del 13 Febbraio 2010 Comunicato Ufficiale 323 Calcio a cinque – C.U. 44  del 17 Febbraio 2010

Procedimento 225/A

La società ricorrente ha inoltrato appello avverso la sanzione indicata in epigrafe relazionando una propria versione dei fatti contestati e chiedendo la omologazione del risultato conseguito sul campo.

La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti ufficiali, rileva tuttavia che  la società Rahl Butahi ha omesso di inviare copia del ricorso alla controparte come regolamentato dall’articolo 33 comma 5) del C.G.S.

Tale irregolarità procedurale rende il ricorso inammissibile con divieto di esame di merito.

P.Q.M.

DELIBERA

di dichiarare inammissibile l’appello come sopra proposta dalla società  Rahl Butahi e, per l’effetto, con addebito della dovuta tassa, non versata, pari ad € 130,00

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