COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 348 del 02.03.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale ASD Riviera Marmi  (Tp)

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 348 del 02.03.2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

ASD Riviera Marmi  (Tp) – avverso squalifica calciatore Castiglione Francesco sino al 30 Gennaio 2015. Gara Calcio a 5 /C2 : ASD San Vito Lo capo – ASD Riviera Marmi del 30 Gennaio 2010. Comunicato ufficiale 302 del 04 Febbraio 2010.

Procedimento 219/A

Il Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato sul C.U. 302 del 04 Febbraio 2010, ha squalificato sino al 30 Gennaio 2015, infliggendo anche la preclusione alla permanenza in qualsiasi categoria della F.I.G.C., il calciatore Castiglione Francesco della società ASD Riviera Marmi  con la seguente motivazione” …….. per aver  colpito l’Arbitro con un calcio alla coscia sinistra provocandogli taglio a un dito, e successivamente, con uno schiaffo al volto che il procurava fortissimo dolore …….”

Avverso tale provvedimento ha presentato appello la società ASD Riviera Marmi, che nel riconoscere la fede privilegiata del rapporto arbitrale, sostiene il pentimento del proprio tesserato per il “gravissimo atto compiuto”, ma aggiunge che tale atto fu conseguenza di un provocatorio atteggia memento dell’ Arbitro nei confronti dello stesso calciatore. Chiede pertanto una congrua riduzione della pena inflitta in prime cure da Giudice Sportivo Territoriale.

La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti ufficiali, letti i motivi d’appello, sentito l’avv. Sabato marco delegato dal presidente della società dell’odierno appello all’udienza dibattimentale del 02 Marzo 2010, che ha rilasciato la medesima tesi difensiva del ricorso, osserva:

dalla disamina del referto arbitrale, emerge chiara, inequivocabile ed incontrovertibile, la esecrabile e censurabile violenta condotta ai danni dell’Arbitro da parte del calciatore Castiglione Francesco, che con bieca violenza reitera la suddetta condotta colpendo in successione temporale il Direttore di gara con un violento calcio al muscolo della coscia sinistra procurandogli forte dolore, con un calcio alla mano destra procurandogli la rottura del cartellino con un taglio del dito anulare e fuoriuscita di sangue e con uno schiaffo che gli causava fortissimo ed istantaneo dolore, e che trattenuto a forza minacciava pesantemente di ulteriori danni fisici il malcapitato Arbitro.

Alla luce di quanto sopra, ogni doglianza della società ricorrente a discolpa del proprio tesserato non può trovare ingresso in questa sede e pertanto questa decidente conferma in toto il giudicato di 1° esame.

P.Q.M.

DELIBERA

di respingere l’appello come sopra proposto, confermando il giudicato di 1° grado

per l’effetto, l’addebito dalle tassa reclamo di € 130,00 alla società ASD Riviera Marmi.

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