COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 348 del 02.03.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APD Marian Francesco Strasatti (Tp

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 348 del 02.03.2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

APD Marian Francesco Strasatti (Tp) – avverso  squalifica tre gare del calciatore Aleci Antonino e inibizione sino al 25 Marzo 2010 del dirigente Sig. Tommaso Picciotto Gara Promozione /A: Strasatti – Castellammare del 21 Febbraio 2010. Comunicato Ufficiale 333 LND del 23  Febbraio 2010

Procedimento 228/A

Sostiene la ricorrente nel proprio appello che l’affermazione riportate dall’Arbitro nel proprio referto sono quanto mai false, prive di fondamento e non rispondenti alle verità dei fatti. Tale comportamento, sostiene inoltre la APD Marian Francesco Strasatti, non risponde ai principi di lealtà sportiva, terzietà, imparzialità e indipendenza di giudizio da tenersi nei rapporti comunque riferibili all’attività sportiva così come indicato nell’articolo 40 del regolamento A.I.A. Per tali motivi, riferendo una propria versione dei fatti contestati, la ricorrente ha richiesto l’annullamento dei provvedimenti adottati dal Giudice di 1° esame in epigrafe indicati o, in subordine, di ricondurli a più equa sanzione.

La Commissione  Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti ufficiali, preliminarmente evidenzia che i rapporti degli Ufficiali di gara fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare ( articolo3 comma 1) punto 1) C.G.S.). Non vi è dubbio alcuno quindi che i due tesserati in argomento  abbiano assunto i comportamenti dettagliatamente riferiti dall’Arbitro nel proprio referto. I motivi a difesa dedotti nell’atto di opposizione, non trovano riscontro alcuno negli atti ufficiali e, quanto sostenuto in essi, non puo’ essere espresso  anche nei termini utilizzati per esprimere le proprie doglianze. Inoltre, qualunque proponimento che vorrà adottare l’odierna ricorrente e per essa i tesserati interessati, esulano dal contesto del giudizio in esame. Ogni motivo invocato in proposito ed in difesa non  è esimente dell’accertata responsabilità addebitata ai due tesserati della ricorrente. In ordine  all’esame dell’infrazioni, questa decidente reputa di adottare i provvedimenti come in dispositivo. Ciò posto

DELIBERA

Di confermare la inibizione a carico del Sig. Tommaso Picciotto (APD Marian Francesco Strasatti); di determinare in due gare la squalifica a carico del calciatore Aleci Antonino (APD Marian Francesco Strasatti).

Per l’effetto, non si provvede all’addebito di tassa

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