COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 348 del 02.03.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale ASD Ragusa Calcio (Rg) – avve

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 348 del 02.03.2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

ASD Ragusa Calcio (Rg) – avverso squalifica del calciatore Genova Rosario per cinque gare. Gara Eccellenza /B : Ragusa – Paterno’ del 21 Febbraio 2010. Comunicato Ufficiale 333 LND del 23 Febbraio 2010

Procedimento 229/A

In ordine alla sanzione determinata dal Giudice Sportivo Territoriale ricorre la società ASD Ragusa Calcio perché ritiene che il calciatore Genova Rosario ha colpito un avversario con una gomitata ma la dinamica del contatto è tale da escludere la volontà di fare male all’avversario atteso che il calciatore “de quo” ha fatto un movimento per proteggere la palla e nel girarsi impattava con il tesserato della società Paternò e chiede una riduzione della squalifica.

La Commissione Disciplinare Territoriale, letti i motivi dell’appello ed esaminati gli atti ufficiali di gara osserva:

la società ricorrente non nasconde che l’impatto tra il calciatore Genova Rosario e l’avversario è avvenuto ma esclude la volontarietà del gesto. Quanto dedotto dalla società ASD Ragusa Calcio non trova riscontro su quanto scritto dall’Arbitro nel proprio referto, il quale mette chiaramente in evidenza la volontarietà nel commettere il fatto da parte del tesserato della società appellante. Il Gesto è certamente grave e violento tale da indurre il calciatore della società Paterno’ a lasciare il terreno di gioco e sottoporsi a cure mediche nella vicina struttura ospedaliera, circostanza che fa ritenere adeguata la sanzione statuita dal Giudice Sportivo di 1° esame.

P.Q.M.

DELIBERA

Di respingere l’appello come sopra proposto e di confermare quanto statuito dal Giudice di 1° esame e per l’effetto di addebitare la relativa tassa di € 130,00 non versata

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it