COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 348 del 02.03.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale San Giovanni Gemini (Ag) – av

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 348 del 02.03.2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

San Giovanni Gemini (Ag) – avverso squalifica calciatore Castiglione Giovanni Battista per tre gare. Gara Promozione /A : San Giovanni Gemini – Atletico Campofranco del 21 Febbraio 2010. Comunicato Ufficiale 338 LND del 25 Febbraio 2010

Procedimento 234/A

Al 45° del primo tempo veniva espulso  il calciatore Castiglione Giovanni Battista. Il Giudice sportivo Territoriale squalifica lo stesso calciatore con la seguente motivazione “ per grave atto di violenza nei confronti di un calciatore avversario”.

Contro il provvedimento ricorre la società San Giovanni Gemini il quale lo ritiene sproporzionato rispetto a quanto accaduto e ne chiede una riduzione.

La Commissione Disciplinare Territoriale, letti i motivi del ricorso ed esaminati gli atti ufficiali di gara osserva: la condotta posta in essere dal calciatore Castiglione Giovanni Battista è certamente grave. Lo stesso calciatore si è reso colpevole di una violenta testata nei confronti di un calciatore avversario il quale reagiva con un’altra testata, circostanza che non giustifica il grave gesto compiuto dal tesserato della società “de qua” tale da indurre questa decidente ad una riduzione della squalifica ritenendo adeguata la sanzione comminata dal Giudice di 1° esame.

P.Q.M.

DELIBERA

Di respingere l’appello come sopra proposto e di confermare quanto statuito dal Giudice di 1° esame e per l’effetto di addebitare la tassa reclamo pari ad € 130,00 non versata.

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