COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 348 del 02.03.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.C.R.D.Cultura e Società Castronov
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 348 del 02.03.2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
A.S.C.R.D.Cultura e Società Castronovo - avverso punizione sportiva perdita gara per 0-3 e 1 punto di penalizzazione in classifica. Gara: Palazzo Adriano - Cultura e Società del 10 gennaio 2010. campionato Giovanissimi provinciali. Comunicato Ufficiale 25 del 04 febbraio 2010 delegazione provinciale di Palermo.
Procedimento 31/B
Il G.S. della delegazione provinciale di Palermo, ha statuito la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3, nonché 1 punto di penalizzazione in classifica e l'ammenda di euro 51,00 (2° rinuncia) alla società A.S.C.R.D. Cultura e Società Castronovo per non avere la stessa fatto seguito al preannuncio di reclamo relativo ad una mancata presentazione per causa di forza maggiore relativa alla gara di cui in epigrafe.. La società Cultura e Società Castronovo, ha presentato appello avverso la decisione del G.S. Sostiene la ricorrente che in data 11 gennaio 2010, per mezzo fax, ha fatto pervenire al Comitato provinciale di Palermo contestualmente: il preannuncio di reclamo, il reclamo e una dichiarazione dei Carabinieri della Stazione di Castronovo di Sicilia attestante la impercorribilità della strada SS 188 causa neve nonché la ricevuta della raccomandata spedita alla controparte.
La Commissione Disciplinare territoriale,conseguentemente ritiene che il G.S. di 1° grado abbia errato nel non prendere in esame l'appello di cui sopra. La Commissione Disciplinare esaminati gli atti attinenti alla gara di che trattasi reputa che, in effetti, il G.S. erroneamente non ha preso in esame nel merito quanto in proposito prodotto dalla società ricorrente. Infatti l'odierna ricorrente ha effettivamente prodotto nei termini regolamentari quanto richiesto in ordine alla fattispecie (sussistenza di causa di forza maggiore per la mancata disputa della gara di che trattasi). Ciò posto, questa Decidente non può che trasmettere gli atti al giudice di primo grado per un nuovo esame di merito e di legittimità del caso visto l'art. 36 comma 5 del C.G.S. e l'art. 55 delle N.O.I.F.
Così osservando,
DELIBERA
di rinviare gli atti attinenti la gara Palazzo Adriano -Cultura e Società del 10 gennaio 2010 al G.S. di 1° grado perché si pronunci nel merito in ordine alle motivazioni sostenute, dedotte e documentate dalla società appellante innanzi al G.S.
Per l'effetto senza addebito di tassa reclamo alla A.S.C.R.D. Cultura e Società Castronovo.