COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 348 del 02.03.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Virtus Termini (PA) av
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 348 del 02.03.2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
A.S.D. Virtus Termini (PA) avverso inibizione dirigente Gazzano Carmelo fino al 07/02/2015 Gara Virtus Termini -Pol. di Gangi. del 07.02.2010 Campionato 3° Categoria C.U. n. 26 Deleg. Prov. PA dell' 11.02.2010
Procedimento 34/B
A fine gara, l'allenatore della società Virtus Termini si dirigeva con fare minaccioso e con un bastone di matallo in mano verso la panchina avversaria, ma veniva bloccato dai suoi calciatori. Subito dopo, fuori dal terreno di gioco, brandendo il manico di una bandierina di calcio d'angolo si avvicinava verso un gruppo di calciatori avversari con l'intento di colpirli, ma anche stavolta veniva bloccato in tempo. Non soddisfatto si introduceva nello spogliatoio dell'arbitro, e dopo averlo afferrato per il collo e spinto sulla parete lo attingeva con due pugni uno sulla guancia destra ed uno su quella sinistra procurandogli graffio allo zigomo destro ed ecchimosi allo zigomo sinistro ed al collo come diagnosticato dal Pronto Soccorso dell'Ospedale "S.Cimino" di Termini Imerese.
Per tale violenta reiterata condotta il G.S. di 1° grado ha inflitto al suddetto la inibizione fino al 07 febbraio 2015 nonché la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.
Avverso tale provvedimento ha presentato appello l' A.S.D. Virtus Termini. Sostiene la ricorrente che quanto riportato dall'arbitro nel suo referto non rispecchia tutta la verità; chiede di essere ascoltata da questo Organo disciplinare d'appello insieme a persona tesserata di altra società presente a fine gara sul posto e a conoscenza dei fatti accaduti.
Chiede, pertanto, il riesame del provvedimento e la sua riduzione proporzionalmente ai fatti accaduti.
La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti ufficiali, letti i motivi d'appello, preso atto con comunicazione scritta dell’assenza del Presidente della società appellante all’udienza del 02 Marzo 2010, alla quale era stato convocato su sua richiesta, attraverso la quale chiede nuovamente la diminuzione della inibizione inflitta al dirigente Gazzano Carmelo, osserva:
il referto medico rilasciato dal Pronto Soccorso dell'Ospedale “S.Cimino” di Termini Imerese, da solo, suffraga ampiamente la condotta violenta e censurabile tenuta dal dirigente Gazzano Carmelo della società Virtus Termini e che in maniera abbastanza chiara ed inequivocabile è stata descritta dall'Arbitro sul suo rapporto di fine gara.
Il G.S. di primo esame, riscontrando nei fatti descritti, la piena responsabilità del dirigente Gazzano Carmelo ha nella giusta misura sanzionato il suddetto che con violenza irrefrenabile, aveva prima tentato di aggredire tesserati avversari, non riuscendovi, e che poi, colpiva l'Arbitro con due pugni al viso procurandogli le contusioni prima descritte.
Alla luce di quanto sopra, questo Organo decidente non può che confermare in toto quanto statuito dal Giudice di 1° grado;
P.Q.M.
DELIBERA:
di respingere l'appello come sopra proposto dall'A.S.D. Virtus Termini confermando il provvedimento del G.S. e per l'effetto l'addebito della tassa reclamo di euro 130,00 alla società ricorrente.