COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 348 del 02.03.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Atletico Biancavilla (CT)

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 348 del 02.03.2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Atletico Biancavilla (CT) - avverso squalifica sino al 30 gennaio 2015 del calciatore Basile Nicola Gara: Tremestieri Etneo- Atletico Biancavilla del 30 gennaio 2010 Campionato : 2° Categoria. C.U. n°300/LND del 04 febbraio 2010.

Procedimento n°214/A

Il G.S. territoriale con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 300 del 04 febbraio 2010, ha squalificato fino al 30 gennaio 2015 il calciatore Basile Nicola reo di avere colpito con un violento calcio la gamba destra dell'arbitro procurandogli forte dolore ed ematoma.

Avverso tale provvedimento ha presentato appello la società Atletico Biancavilla la quale asserisce la non veridicità di quanto riportato dall'arbitro nel proprio referto non essendo nelle condizioni di potere distinguere con certezza il responsabile "dell'ingrato gesto". Chiede pertanto l'annullamento della squalifica del proprio calciatore.

La Commissione Disciplinare territoriale, esaminati gli atti ufficiali, letti i motivi d'appello, sentito all'udienza dibattimentale del 02 Marzo 2010 il presidente della società ricorrente, che ha ribadito la stessa tesi difensiva della memoria  dell'appello, osserva:

l'arbitro, nel supplemento di rapporto, riporta in maniera chiara e inequivocabile, la condotta tenuta dal calciatore Basile Nicola dell'Atletico Biancavilla, che prima apostrofa lo stesso con frase altamente minacciosa: << a casa ci torni gonfio come un maiale>> e poi, con palese premeditazione, gli sferra un violento calcio alla gamba destra procurandogli forte dolore ed ematoma;

la linea difensiva tenuta dalla società ricorrente, sia nell'appello che al dibattimento, non appare conducente al buon esito del ricorso;

acclarato l'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. che riconosce fede privilegiata  a quanto riportato dal direttore di gara  nel proprio rapporto;

ritenuto il calciatore  Basile Nicola responsabile dell'efferato e censurato atto di violenza fisica ai danni dell'arbitro.

Alla luce di quanto sopra, questo Organo giudicante  conferma quanto statuito dal G.S. di 1 grado.

P.Q.M.

DELIBERA:

di respingere l'appello come sopra proposto dalla società Atletico Biancavilla e per l'effetto l'addebito della tassa reclamo di euro 130,00. 

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