COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 49 del 25/02/2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
comunicato Ufficiale N. 49 del 25/02/2010
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO JUNIORES REGIONALI
130 Stagione sportiva 2009 -2010 Oggetto: Reclamo la U.S.D. Fiesole Caldine avverso la
squalifica inflitta dal G.S.T. fino al 04.08.2010 al calciatore Mascherini Filippo (C.U.n.45 del
04.02.2010)
Propone tempestivo reclamo la U.S.D Fiesole Caldine avverso al sanzione inflitta dal G.S.T. al
calciatore Mascherini Filippo fino al 04.08.2010 (sei mesi), con la seguente motivazione: “A fine
gara toccava più volte con il proprio dito il petto del D.G. invitando lo stesso a prendere
provvedimenti disciplinari contro un tesserato avversario. Da tale gesto l’arbitro non riportava
alcuna conseguenza. Sanzione aggravata in quanto capitano”.
La reclamante impugna il provvedimento sopraindicato chiedendone una congrua riduzione,
sostenendo che il gesto compiuto dal proprio tesserato era assolutamente privo di qualsiasi
sintomo di aggressività e prepotenza, e che, inoltre, le parole dallo stesso proferite erano prive di
offesa e/o maleducazione.
A giustificazione della condotta del Mascherini, la reclamante descrive quello che a suo dire è stata
la dinamica fattuale: al rientro negli spogliatoi a fine gara, il giocatore della squadra avversaria
Marzullo colpiva proditoriamente con un calcio un nostro giocatore; il Mascherini, nella sua qualità
di capitano, richiamava l’attenzione del D.G. per segnalare il brutto gesto, toccando con un dito il
D.G. stesso
La C.D.T.T., richiesto il supplemento di rapporto al D.G., riunitasi per la discussione, rileva quanto
segue.
Dagli atti emerge la responsabilità del calciatore Mascherini in ordine al fatto contestato.
Occorre, tuttavia, ridimensionare la gravità della condotta dello stesso calciatore in relazione alla
mancanza di qualsiasi sintomo di aggressività e di offesa.
Con il supplemento di rapporto il D.G. ha precisato che il gesto del Mascherini non è stato
assolutamente violento.
Appare evidente, pertanto, di come la condotta del Mascherini debba di conseguenza essere
rubricata all’ambito delle condotte irriverenti, e come tali meritevoli di una risposta sanzionatoria
più tenue.
Ciononostante, la circostanza che il Mascherini al momento del fatto rivestisse la funzione di
capitano determina, come previsto dalle norme federali, un aggravamento della stessa risposta
sanzionatoria.
Il provvedimento di squalifica inflitto dal G.S.T al calciatore Mascherini appare quindi meritevole di
riforma nella misura che questo Collegio ritiene ben calibrata, e comunque proporzionata rispetto
ai fatti contestati, con un periodo di mesi 3(tre).
P.Q.M.
la C.D.T.T. accoglie il reclamo;
-ordina la riduzione della sanzione della squalifica inflitta al calciatore Mascherini Filippo nella
misura di mesi 3(tre), fino al 04.05.2010;
-dispone la restituzione della tassa, qualora addebitata.