COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 49 del 25/02/2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO ALLIEVI REGIO

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

comunicato Ufficiale N. 49 del 25/02/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI

138 stagione sportiva 2009/2010 Reclama la società G.S. Giovanile S. Miniato B.C. avverso

la seguente decisione del G.S. contenuta nel C.U. n.44 del 2/2/2010 C.R.T.

RECLAMO DEL G.S. GIOVANILE SAN MINIATO B.C. AVVERSO REGOLARITA' GARA

GIOVANILE G.S. SAN MINIATO B.C./U.S.C. MONTELUPO A.S.D. DEL 6.1.2010

(1-1).

-avverso la regolarita' dell'incontro G.S. Giovanile San Miniato B.C./U.S.C. Montelupo A.S.D., disputato in

data 6.1.2010 nell'ambito del Campionato Regionale Allievi del Comitato Regionale Toscana e terminato con

il punteggio di 1 a 1, il G.S. Giovanile San Miniato B.C. propone rituale reclamo adducendo che,

nell'occasione, nelle file della squadra avversaria era stato schierato il calciatore Faye Balla, irregolarmente

tesserato.

Il gravame non ha fondamento. Ed invero gli accertamenti all'uopo disposti hanno confermato la regolarita' del

tesseramento di Faye Balla per i colori dell'U.S.C. Montelupo A.S.D.. Il rigetto del reclamo comporta

l'addebito della relativa tassa.

Per questi motivi il G.S.T. respinge il reclamo come sopra proposto dal G.S. Giovanile San Miniato B.C. di

San Miniato Basso (Pisa) e dispone l'addebito della tassa.

La reclamante insiste nell’affermare la irregolarità del tesseramento del calciatore Faye Balla in

forza alla società Montelupo, tesseramento che sarebbe avvenuto in maniera non corretta, ovvero

in contravvenzione alle norme federali in tema di calciatori stranieri.

Non formula petitum.

La C.D.T.T. esaminati gli atti ufficiali, respinge il reclamo.

In via preliminare occorre evidenziare che l’assenza di petitum, ovvero di una richiesta specifica in

ordine alle richieste formulate all’Organo decidente, pone il reclamo in una posizione di

inammissibilità. Tuttavia, tale carenza, viene in qualche modo sanata dalla richiesta formulata in

sede di primo reclamo avanti al G.S. ove veniva richiesta la vittoria della gara con il risultato

virtuale di 3-0.

Nel merito, il Collegio osserva e rileva l’assoluta inesattezza della causa petendi. Infatti il thema

decidendum consiste nell’acclarare se il calciatore Faye Balla è tesserato o meno e non se è

tesserato bene o male.

La risposta dell’Ufficio in tema di tesseramento è chiara ed inequivocabile: il calciatore risulta

tesserato, quindi aveva tutti i requisiti per partecipare alla gara.

Il fatto poi, che lo stesso non avesse i requisiti per essere tesserato, non può investire questo

giudizio, ma può semmai formare oggetto denuncia agli Organi competenti da parte di chi ne ha

interesse.

P.Q.M.

La C.D.T.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.

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