COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 49 del 25/02/2010 Delibera della Commissione Disciplinare ALLIEVI PROVINCIALI

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

comunicato Ufficiale N. 49 del 25/02/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

ALLIEVI PROVINCIALI

121 stagione sportiva 2009/2010 Oggetto: Reclamo della Società Follonica Football Club

Dilettantistico avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al giocatore Duranti Alessio per cinque

gare (C.U. n. 29 del 27/01/2010)

Con rituale e tempestivo gravame la società in oggetto adiva la C.D.T. contestando la sanzione

irrogata dal G.S.T. al giocatore identificato in epigrafe - per quanto avvenuto nel corso della gara

esterna disputata in data 24 gennaio 2010 contro la società ospitante Fonteblanda – la cui

adozione veniva così motivata: “Al termine della gara al rientro negli spogliatoi affiancava un

calciatore avversario sputandogli contro prendendolo sul naso”.

La società, non contestando i fatti né l'entità del provvedimento disciplinare applicato, interponeva

un unico motivo di doglianza affermando che l'autore materiale dell'inqualificabile gesto sarebbe

stato Zaccariello Luigi, compagno in forza alla medesima squadra.

Il giocatore avrebbe infatti spontaneamente chiarito la propria responsabilità (motivando il gesto

con una reazione ad un analogo gesto da parte di un avversario) parlando negli spogliatoi con il

C.U. N. 49 del 25/2/2010 – pag. 1767

proprio allenatore e l'errore sarebbe stato immediatamente riportato al D.G. da parte della

dirigenza societaria.

Concludeva pertanto per la revoca della squalifica inflitta.

Nel medesimo reclamo la società chiedeva inoltre di essere ascoltata personalmente da parte

dell'organo di secondo grado ma, due giorni prima dell'udienza fissata per la trattazione del

reclamo, provvedeva ad inoltrare un fax rinunciando a tale diritto; detto fax, che veniva

regolarmente firmato del Presidente della Società, veniva anche sottoscritto dal giocatore

Zaccariello e dal genitore dello stesso in quanto, nel documento, il calciatore si assume

interamente la responsabilità dell'accaduto rinnovando le proprie scuse agli organi federali ed al

proprio compagno.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Per quanto attiene l'assunzione della responsabilità del fatto da parte del compagno di squadra

Zaccariello, nel caso specifico, la dichiarazione appariva in netto contrasto con la versione arbitrale

garantita dalla fede privilegiata che le stesse Carte federali conferiscono alla medesima .

La C.D.T. riteneva comunque necessario, ai fini della decisione, un approfondimento istruttorio e

pertanto provvedeva a richiedere ed acquisire agli atti un supplemento da parte del D.G. inoltrando

le eccezioni ed i rilievi ipotizzati dalla società reclamante; il medesimo però, nella risposta, non

sembra condividere, in alcun modo, le argomentazioni difensive e conferma quanto dedotto nel

primo rapporto.

La narrazione del D.G. è apparsa coerente, chiara e lineare sia nell’esposizione della vicenda che

nel resoconto dei particolari rammentati con precisione ed assoluta certezza andando a

determinare così, come da regolamento, le inevitabili conclusioni della C.D.T..

L'arbitro infatti conferma recisamente quanto personalmente osservato in campo e si dichiara

assolutamente certo dell'identità del giocatore giungendo persino ad evidenziare in maiuscolo,

talvolta sottolineando, alcune frasi.

Infatti nel supplemento si legge: “Il calciatore DURANTI ALESSIO […], SOTTO GLI OCCHI DEL

SOTTOSCRITTO, si affiancava ad un calciatore della società Fonteblanda e, senza proferire a

questi nessuna frase, gli sputava in volto...”.

E ancora: “PER CONOSCENZA, la notifica in questione veniva IMMEDIATAMENTE resa nota

anche al Dirigente Accompagnatore responsabile del Follonica […] e all'allenatore […] i

quali,venendo in quel frangente ad apprendere del provvedimento adottato nei confronti del loro

calciatore, chiedevano, in modo cortese, spiegazioni sull'accaduto. A questi, il sottoscritto

confermava IMMEDIATAMENTE quanto visto DI PERSONA (fornendo anche dati dettagliati circa

le caratteristiche fisiche, colore e acconciatura dei capelli, del giocatore autore del fatto in

questione) e che per tale motivo non c'era assolutamente nessuna possibilità di errore o scambio

di persona, come invece da loro sostenuto.”.

La categoricità e la forza delle affermazioni contenute nel supplemento - affermazioni che in

nessun modo si possono conciliare con quanto dedotto negli scritti difensivi - associata al valore

che le carte federali forniscono al documento vincola la decisione sul reclamo ed impone un

ulteriore vaglio da parte delle istituzioni competenti.

P.Q.M.

la C.D.T. respinge il reclamo e dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per le

determinazioni di competenza in ordine alla veridicità del contenuto del reclamo ed alla

dichiarazione allegata in atti.

Dispone l'incameramento della relativa tassa di reclamo.

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