COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 49 del 25/02/2010 Delibera della Commissione Disciplinare ALLIEVI PROVINCIALI
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
comunicato Ufficiale N. 49 del 25/02/2010
Delibera della Commissione Disciplinare
ALLIEVI PROVINCIALI
121 stagione sportiva 2009/2010 Oggetto: Reclamo della Società Follonica Football Club
Dilettantistico avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al giocatore Duranti Alessio per cinque
gare (C.U. n. 29 del 27/01/2010)
Con rituale e tempestivo gravame la società in oggetto adiva la C.D.T. contestando la sanzione
irrogata dal G.S.T. al giocatore identificato in epigrafe - per quanto avvenuto nel corso della gara
esterna disputata in data 24 gennaio 2010 contro la società ospitante Fonteblanda – la cui
adozione veniva così motivata: “Al termine della gara al rientro negli spogliatoi affiancava un
calciatore avversario sputandogli contro prendendolo sul naso”.
La società, non contestando i fatti né l'entità del provvedimento disciplinare applicato, interponeva
un unico motivo di doglianza affermando che l'autore materiale dell'inqualificabile gesto sarebbe
stato Zaccariello Luigi, compagno in forza alla medesima squadra.
Il giocatore avrebbe infatti spontaneamente chiarito la propria responsabilità (motivando il gesto
con una reazione ad un analogo gesto da parte di un avversario) parlando negli spogliatoi con il
C.U. N. 49 del 25/2/2010 – pag. 1767
proprio allenatore e l'errore sarebbe stato immediatamente riportato al D.G. da parte della
dirigenza societaria.
Concludeva pertanto per la revoca della squalifica inflitta.
Nel medesimo reclamo la società chiedeva inoltre di essere ascoltata personalmente da parte
dell'organo di secondo grado ma, due giorni prima dell'udienza fissata per la trattazione del
reclamo, provvedeva ad inoltrare un fax rinunciando a tale diritto; detto fax, che veniva
regolarmente firmato del Presidente della Società, veniva anche sottoscritto dal giocatore
Zaccariello e dal genitore dello stesso in quanto, nel documento, il calciatore si assume
interamente la responsabilità dell'accaduto rinnovando le proprie scuse agli organi federali ed al
proprio compagno.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Per quanto attiene l'assunzione della responsabilità del fatto da parte del compagno di squadra
Zaccariello, nel caso specifico, la dichiarazione appariva in netto contrasto con la versione arbitrale
garantita dalla fede privilegiata che le stesse Carte federali conferiscono alla medesima .
La C.D.T. riteneva comunque necessario, ai fini della decisione, un approfondimento istruttorio e
pertanto provvedeva a richiedere ed acquisire agli atti un supplemento da parte del D.G. inoltrando
le eccezioni ed i rilievi ipotizzati dalla società reclamante; il medesimo però, nella risposta, non
sembra condividere, in alcun modo, le argomentazioni difensive e conferma quanto dedotto nel
primo rapporto.
La narrazione del D.G. è apparsa coerente, chiara e lineare sia nell’esposizione della vicenda che
nel resoconto dei particolari rammentati con precisione ed assoluta certezza andando a
determinare così, come da regolamento, le inevitabili conclusioni della C.D.T..
L'arbitro infatti conferma recisamente quanto personalmente osservato in campo e si dichiara
assolutamente certo dell'identità del giocatore giungendo persino ad evidenziare in maiuscolo,
talvolta sottolineando, alcune frasi.
Infatti nel supplemento si legge: “Il calciatore DURANTI ALESSIO […], SOTTO GLI OCCHI DEL
SOTTOSCRITTO, si affiancava ad un calciatore della società Fonteblanda e, senza proferire a
questi nessuna frase, gli sputava in volto...”.
E ancora: “PER CONOSCENZA, la notifica in questione veniva IMMEDIATAMENTE resa nota
anche al Dirigente Accompagnatore responsabile del Follonica […] e all'allenatore […] i
quali,venendo in quel frangente ad apprendere del provvedimento adottato nei confronti del loro
calciatore, chiedevano, in modo cortese, spiegazioni sull'accaduto. A questi, il sottoscritto
confermava IMMEDIATAMENTE quanto visto DI PERSONA (fornendo anche dati dettagliati circa
le caratteristiche fisiche, colore e acconciatura dei capelli, del giocatore autore del fatto in
questione) e che per tale motivo non c'era assolutamente nessuna possibilità di errore o scambio
di persona, come invece da loro sostenuto.”.
La categoricità e la forza delle affermazioni contenute nel supplemento - affermazioni che in
nessun modo si possono conciliare con quanto dedotto negli scritti difensivi - associata al valore
che le carte federali forniscono al documento vincola la decisione sul reclamo ed impone un
ulteriore vaglio da parte delle istituzioni competenti.
P.Q.M.
la C.D.T. respinge il reclamo e dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per le
determinazioni di competenza in ordine alla veridicità del contenuto del reclamo ed alla
dichiarazione allegata in atti.
Dispone l'incameramento della relativa tassa di reclamo.