COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 49 del 25/02/2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI CALCIO A C
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
comunicato Ufficiale N. 49 del 25/02/2010
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE
137 Stagione sportiva 2009/2010 Reclamo della A.S.D. Sporting Donoratico avverso la
decisione del G.S.T. che ha sanzionato la società con una ammenda di euro 1.200,00 C.U. n.
45 del04/02/2010.
A conclusione della gara “Vigor Fucecchio – Sporting Donoratico“, valevole per il campionato
regionale di calcio a 5, l’arbitro veniva avvicinato da una sostenitrice dello Sporting Donoratico
che, prima lo insultava e poi lo colpiva con una forte spallata, procurandogli una momentanea
perdita di equilibrio.
Per tale comportamento la società dello Sporting Donoratico veniva sanzionata con una ammenda
di euro 1.200,00.
Avverso la suddetta ammenda propone reclamo la società sanzionata. Secondo la reclamante non
vi sarebbe alcun motivo per qualificare l’aggressore dell’arbitro come sostenitore della squadra
dello Sporting Donoratico. Inoltre non vi sarebbe alcuna norma che sanziona la società ospite per il
comportamento del pubblico. Infine la reclamante ritiene, comunque, esagerata la sanzione
applicata alla fattispecie in questione.
L’arbitro nel supplemento di rapporto gara conferma quanto già descritto nel rapporto gara. A
chiarimento del primo motivo di doglianza aggiunge che la ragazza che lo ha colpito con una
spallata intratteneva, durante la gara, stretti rapporti con i dirigenti dello Sporting Donoratico.
Anche dopo averlo colpito, infatti, rimaneva molto vicino allo spogliatoio della società ospite.
Questa Commissione Disciplinare, esaminati gli atti di gara, ritiene, senza alcun dubbio, provata la
circostanza che la ragazza che ha dato la spallata al D.G. sia da qualificare come sostenitrice della
società reclamante. Il supplemento dell’arbitro non lascia alcun dubbio in proposito.
Per quanto concerne, poi, la norma che sanziona la squadra ospite per il comportamento scorretto
del pubblico presente, l’art.4 comma3 del CGS prevede la responsabilità delle società, anche per
le partite disputate fuori casa, qualora il D.G. individui con certezza i responsabili di fatti
sanzionabili.
Infine per quanto concerne la quantificazione dell’ammenda questa C.D. ritiene la sanzione del
G.S.
eccessiva rispetto ai fatti ascritti alla reclamante e sovradimensionata anche rispetto alla categoria
di appartenenza della medesima. Questa C.D. ritiene, pertanto, più equa una ammenda di euro
600,00.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo e ordina la restituzione della relativa tassa.